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Rientro in azienda dopo malattia Covid-19

Fortunatamente, il Ministero della Salute ha ritirato da un po' di tempo lo stato di emergenza da Covid-19. La campagna vaccinale ha permesso di abbattere le morti dovute a questo virus e a tornare alla normalità. Tuttavia, i contagi non si sono ancora esauriti.

Il tasso di positività è oggi del 16,39% circa e può mutare in qualsiasi momento. Questo significa che qualunque lavoratore di un'azienda potrebbe entrare in contatto con il virus e contagiarsi. Come funziona il rientro in azienda dopo il Covid 19 in questa fase della pandemia?

Le ultime novità Covid 19 e lavoro

Le ultime notizie dal Ministero della Salute circa la gestione delle assenze dal lavoro per via del Covid 19 risalgono all'inizio del mese di ottobre 2022. Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro rimangono valide, anche se da tempo non si utilizzano più dispositivi di protezione e anche la richiesta del Green Pass da parte dei datori di lavoro non è più valida.

Tuttavia, è richiesta ai dipendenti l'osservazione di alcune buone norme, come un periodo di isolamento in caso di contagio, mantenere le distanze e non creare assembramento e cercare di evitare il più possibile il contatto stretto con chi ha contratto il virus.

Gli unici che devono rispettare l'obbligo vaccinale fino alla fine di dicembre 2022 sono i lavoratori che operano nel settore sanitario.

Come effettuare il rientro al lavoro

La Circolare 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P ha per oggetto l'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

Essa contiene le indicazioni per la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia Covid-19:

  • i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e hanno dovuto subire un ricovero ospedaliero devono essere sottoposti a visita medica presso il medico competente, richiesta dal datore di lavoro. Questa deve avvenire, con la documentazione che la attesti, al momento della negativizzazione e serve per decretare lo stato di idoneità del lavoratore;

  • i lavoratori positivi con sintomi, che hanno ricevuto la dose di richiamo o hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, per la riammissione lavorativa devono svolgere un isolamento di 7 giorni dalla comparsa dei sintomi. Oltre a questi, sono richiesti tre giorni senza sintomi e un test molecolare che attesti la negativizzazione dal virus;

  • i lavoratori positivi con sintomi, che non hanno ricevuto la dose di richiamo ma hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, per la riammissione lavorativa devono trascorrere un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi ed effettuare un tampone con esito negativo;

  • i lavoratori positivi asintomatici, che hanno ricevuto la dose di richiamo o hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, per la riammissione lavorativa devono svolgere un isolamento di 7 giorni dalla positività confermata dal test molecolare. E' richiesta poi l'effettuazione di un Test molecolare o test antigenico;

  • i lavoratori positivi asintomatici, che non hanno ricevuto la dose di richiamo ma hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, per la riammissione lavorativa devono aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall’effettuazione del test positivo e sottoporsi a un Test molecolare o test antigenico;

  • i lavoratori ancora positivi a lungo termine, ovvero che presentano ancora positività dopo oltre 21 giorni, non possono rientrare al lavoro fino alla negativizzazione del test. In questi casi sono richiesti l'adozione del lavoro agile o deve richiedere al medico di medicina generale di emettere un certificato di prolungamento di malattia.

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Obblighi del datore di lavoro

Abbiamo visto i diversi casi in cui un lavoratore, dopo aver contratto il Covid 19, deve rientare al lavoro secondo le linee guida del Ministero della Salute. I suoi obblighi sono quelli di:

  • organizzare correttamente la sorveglianza sanitaria per i soggetti che hanno contratto il Coronavirus in modo grave e che ha richiesto il ricovero ospedaliero

  • assicurarsi che i lavoratori gli comunichino i risultati dei test molecolari

  • assicurarsi che il medico competente fornisca l'idoneità al rientro di quei lavoratori che hanno contratto l' infezione da Coronavirus e si sono negativizzati.

Come trattare i contatti stretti?

La circolare offre delle indicazioni anche per gestire quei casi in cui un lavoratore non è positivo ma ha avuto un contatto stretto con un collega che ha contratto il Coronavirus. Ecco come bisogna comportarsi:

  • il lavoratore classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo, che abbia ricevuto la dose booster (“richiamo”), oppure completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non deve essere posto in malattia o quarantena, se asintomatico, ma dovrà indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed effettuare una auto-sorveglianza (controllo della comparsa di sintomi correlati) fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se poi i sintomi compaiono, deve assentarsi immediatamente dal lavoro;

  • il lavoratore classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo, che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, se asintomatico, può rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare;

  • il lavoratore classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo, non vaccinato e che non ha completato il ciclo vaccinale, può rientrare al lavoro dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare;

  • il lavoratore non ufficialmente classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo deve essere allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro in attesa della valutazione della ASL di competenza, svolgendo il lavoro in modalità agile.

Conclusioni

Queste sono le principali indicazioni ufficiali per gestire il rientro dei lavoratori dopo aver contratto il Covid 19, in qualsiasi forma. I datori di lavoro devono conoscere queste procedure in modo da evitare i contagi a partire da un solo caso covid 19 in azienda che potrebbe costargli caro e fermare la produzione.

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Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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