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Modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 del 4 maggio 2023: salute e sicurezza sul lavoro - Novità e implicazioni

 

In questo documento si analizzano le modifiche apportate al Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di seguito è presente un indice degli argomenti trattati, con una breve descrizione delle principali novità introdotte:

Indice:

  1. Art. 15 - Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva: condivisione di informazioni tra enti pubblici e privati per indirizzare l'azione ispettiva verso le imprese a rischio, con l'esclusione dei Servizi delle ASL.

  2. Art. 17 - Risarcimenti ai familiari di studenti vittime di infortuni durante le attività scolastiche: innovazioni riguardo ai risarcimenti previsti.

  3. Art. 18 - Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico: estensione della tutela assicurativa da parte dell'INAIL agli studenti e al personale scolastico per l'anno 2023-2024.

  4. Art. 21 - Sicurezza per componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi e altri lavoratori

  5. Art. 25 - Obblighi del medico competente: richiesta della cartella sanitaria, nominativo di un sostituto in caso di impedimento.

  6. Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: controlli sull'attività formativa, sanzioni per inadempienze, problema della qualità della formazione e delle proposte inadeguate.

  7. Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro: semplificazione delle procedure per le verifiche delle attrezzature di lavoro e questioni relative all'incarico di soggetti privati abilitati.

  8. Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso: rafforzamento delle misure di prevenzione nell'uso di attrezzature di lavoro senza operatore e responsabilità nella formazione e addestramento degli utilizzatori.

  9. Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento: obbligo di formazione e addestramento specifico per il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

  10. Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso: estensione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di formazione e addestramento.

Le modifiche introdotte sono considerate limitate rispetto alle necessità per ridurre gli infortuni e le malattie sul lavoro e migliorare le condizioni di lavoro. Tuttavia, rappresentano comunque passi avanti nella regolamentazione della sicurezza e salute sul lavoro in Italia.

 

Testo unico 81/08

  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, il Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023 introduce modifiche significative al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e altre norme riguardanti la protezione dei lavoratori.

In questa revisione, ci concentreremo sulle modifiche all'Articolo 18, che riguarda gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Una delle principali novità introdotte dal decreto è l'obbligo di nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria ogniqualvolta la valutazione dei rischi lo suggerisca come misura di prevenzione. In precedenza, la sorveglianza sanitaria era limitata solo ai rischi per i quali vi era una specifica previsione normativa. Ora, si estende a tutti i rischi ritenuti necessari sulla base della valutazione dei rischi.

Questa estensione dovrebbe porre fine al dibattito sulla liceità della sorveglianza sanitaria per i soli rischi "normati" e sulla possibilità di ampliarla ad altri rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, purché valutati. Inoltre, rafforza il legame tra valutazione dei rischi e scelte di sorveglianza sanitaria, spesso assente nella pratica di molte aziende.

Tuttavia, l'innovazione non risolve il problema di chi debba valutare la necessità di implementare la sorveglianza sanitaria, decisione ancora affidata al datore di lavoro che spesso ha poche competenze sull'argomento. 

In sintesi, il Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023 apporta importanti cambiamenti al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo all'obbligo di nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione dei rischi. Queste modifiche mirano a migliorare la protezione dei lavoratori e a garantire una maggiore trasparenza nelle decisioni riguardanti la sorveglianza sanitaria e l'idoneità lavorativa.

 

Art. 15 - Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

Riguarda la condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva.

L'obiettivo è di indirizzare l'azione ispettiva verso le imprese che presentano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lavoro irregolare, evasione o omissione contributiva. Gli enti pubblici e privati condividono le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e con la Guardia di Finanza per l'attività ispettiva relativa al lavoro irregolare e all'evasione o omissione contributiva.

Tuttavia, si sottolinea che tale condivisione non viene estesa ai Servizi delle ASL, che da oltre 40 anni svolgono attività di vigilanza sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La norma prevista nel D.L. 4/5/23 n. 48 si sovrappone in modo ambiguo a quanto già stabilito nel D.Lgs. 81/08.

 

Art. 17 - Risarcimenti ai familiari di studenti vittime di infortuni durante le attività scolastiche

Introduce importanti innovazioni riguardo ai risarcimenti ai familiari di studenti vittime di infortuni durante le attività scolastiche,

 

Art. 18 - Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico

Prevede la tutela assicurativa da parte dell'INAIL per gli studenti e il personale scolastico, limitatamente all'anno 2023-2024.

Potete trovare il testo completo della Gazzetta Ufficiale a questo link: DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48

  

Art 21 - Sicurezza per componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi e altri lavoratori

 

Disposizioni per componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi

  1. Le disposizioni dell'Art 21 riguardano i componenti dell'impresa familiare come definito nell'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che forniscono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Tali soggetti devono:

Utilizzo di attrezzature di lavoro e opere provvisionali

a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III e idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del Titolo IV.

L'obiettivo principale è garantire la sicurezza dei lavoratori autonomi e prevenire cadute dall'alto, che rappresentano la principale causa di incidenti mortali nel settore edilizio. La lettera a) del comma 1 dell'art. 21 prevede sanzioni penali, e di conseguenza anche questo nuovo obbligo è sanzionato penalmente.

Responsabilità del lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo ha l'obbligo di verificare la conformità delle opere provvisionali che utilizzerà per svolgere il proprio lavoro. Se il lavoratore autonomo realizza l'opera provvisionale, la questione riguarda principalmente la competenza professionale. Il committente/appaltante dovrà verificare i requisiti professionali del lavoratore autonomo, compresa la capacità di allestire l'opera provvisionale.

Utilizzo di opere provvisionali altrui

Nel caso più frequente in cui il lavoratore autonomo utilizza opere provvisionali realizzate da altri, il lavoratore autonomo che utilizzi un'opera provvisionale inadeguata non potrà essere ritenuto responsabile dell'inefficienza altrui.

 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

Il medico competente:

e-bis) Durante le visite di assunzione, il medico competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria fornita dal precedente datore di lavoro e ne tiene conto nella formulazione del giudizio di idoneità. Questa modifica sembra essere una norma di buon senso per comprendere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore, oltre a evitare duplicazioni di esami. Il medico competente può anche richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria con il consenso del lavoratore, se quest'ultimo non è in grado di mostrarla.

Se non è possibile acquisire la cartella sanitaria, il medico competente formulerà il giudizio di idoneità sulla base delle informazioni disponibili, annotando questa circostanza nella cartella sanitaria. Non sono previste sanzioni per questa modifica normativa.

n-bis) In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante l'intervallo temporale specificato.

La formulazione "gravi e motivate ragioni" potrebbe generare dubbi interpretativi, poiché il legislatore non ne ha fornito una definizione, anche in relazione alle norme sulla privacy. Si spera che, durante la conversione in legge, la formulazione di questa nuova lettera venga modificata per evitare contenziosi inutili.

Gli obblighi del sostituto del medico competente riguardano il periodo di sostituzione.

Questa modifica supera quanto precedentemente affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali nell'Interpello n. 25/I/0001768 del 23.02.2006, che subordinava il diritto del medico competente alla sostituzione solo a seguito della nomina del sostituto da parte del datore di lavoro.

Ora il sostituto viene indicato dal medico competente, titolare della funzione. Anche per questa modifica normativa, non sono previste sanzioni.

  

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

 

Controlli sull'attività formativa

Il comma 2 dell'Articolo 37 prevede l'introduzione di una nuova disposizione, la lettera "b-bis", che stabilisce l'obbligo di monitoraggio e controllo sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e sul rispetto della normativa di riferimento. Questi controlli devono riguardare sia i soggetti che erogano la formazione, sia i destinatari della stessa.

Sanzioni per inadempienze

Per garantire l'efficacia dei controlli, è necessario prevedere sanzioni in caso di inadempienza. Il D.Lgs. 81/08 stabilisce specifici obblighi e sanzioni per i destinatari della formazione (lavoratori e loro rappresentanti) e per i datori di lavoro. Tuttavia, non sono previste sanzioni per i soggetti formatori in caso di mancato rispetto della normativa.

Problema della qualità della formazione e delle proposte inadeguate

Il CIIP ha denunciato ripetutamente il proliferare di proposte formative inadeguate e di soggetti formatori non qualificati, che riducono l'importanza della formazione come misura di prevenzione e creano un mercato di adempimenti formali e, in alcuni casi, di falsi attestati di formazione. Tuttavia, le recenti modifiche al D.Lgs. 81/08 non hanno recepito le proposte avanzate dal CIIP per introdurre misure sanzionatorie adeguate, lasciando senza strumenti efficaci chi dovrà effettuare i controlli e permettendo a chi lucra sulla sicurezza dei lavoratori di continuare a farlo impunemente.

Conclusione

L'aggiunta della lettera "b-bis" all'Articolo 37 stabilisce l'obbligo di monitoraggio e controllo sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e sul rispetto della normativa di riferimento. Tuttavia, la mancanza di sanzioni per i soggetti formatori in caso di mancato rispetto della normativa rende difficile garantire la qualità della formazione e proteggere adeguatamente la sicurezza dei lavoratori.

  

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

 

Modifiche alla procedura di verifica delle attrezzature di lavoro

Il comma 12 dell'Articolo 71 è stato modificato, eliminando la frase riguardante l'utilizzo di soggetti pubblici o privati abilitati per effettuare le verifiche delle attrezzature di lavoro.

La nuova procedura semplificata prevede:

  • Per la prima verifica, il datore di lavoro si avvale inizialmente dell'INAIL e, in caso di mancata risposta entro 45 giorni dalla richiesta, di soggetti pubblici o privati abilitati.
  • Per le verifiche periodiche, il datore di lavoro può scegliere liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.

Tuttavia, questa modifica crea un'ambiguità nel comma 11, poiché l'INAIL può ancora avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati per le sole verifiche periodiche, ma non per la prima verifica.

Proposte per una maggiore semplificazione

Il legislatore avrebbe potuto operare ulteriori semplificazioni, come proposto dal CIIP nel documento "Il D.Lgs. 81/08 dieci anni dopo", evitando il doppio controllo delle attrezzature previsto dall'art. 71, commi 11 e 12. Si sarebbe potuto distinguere chiaramente tra la funzione di controllo periodico, obbligo del datore di lavoro e affidata agli organismi privati abilitati, e la funzione di vigilanza svolta dall'organo di verifica pubblico, eliminando la concorrenza tra organismi privati abilitati e strutture pubbliche.

Inoltre, sarebbe stata un'occasione per prevedere l'abilitazione degli organismi di controllo per le attività previste dal comma 8 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08, al fine di garantire la presenza sul mercato di soggetti qualificati per i controlli di sicurezza di esclusiva competenza del datore di lavoro.

Conclusione

La modifica al comma 12 dell'Articolo 71 semplifica parzialmente la procedura di verifica delle attrezzature di lavoro. Tuttavia, persistono ambiguità e potrebbero essere apportate ulteriori semplificazioni, come proposto dal CIIP, per garantire una maggiore chiarezza e coerenza nella normativa e nel recepimento delle direttive europee.

   

Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  

Rafforzamento delle misure di prevenzione nell'uso di attrezzature di lavoro senza operatore

La modifica all'Articolo 72 introduce misure più stringenti per chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore, in particolare per quelle che presentano rischi gravi per la sicurezza degli utilizzatori. Con questa modifica, i noleggiatori e concedenti in uso sono tenuti a:

  1. Attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature al momento della cessione.
  2. Acquisire e conservare una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende in noleggio o concessione in uso l'attrezzatura, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo, conformemente alle disposizioni del Titolo in questione.

Queste nuove disposizioni rafforzano gli obblighi di chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore, rendendoli responsabili, anche attraverso l'acquisizione di un'autodichiarazione del noleggiante, dell'accertamento che il soggetto che utilizza le attrezzature sia adeguatamente formato e addestrato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Questo rafforzamento delle misure di prevenzione mira a garantire che le attrezzature di lavoro senza operatore, specialmente quelle che presentano rischi significativi per la sicurezza degli utilizzatori, vengano utilizzate in modo sicuro e responsabile. L'obiettivo è ridurre il numero di incidenti sul lavoro e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le nuove disposizioni implicano che i noleggiatori e i concedenti in uso debbano essere più diligenti nel verificare le competenze dei soggetti che utilizzano le attrezzature, contribuendo così a creare un ambiente di lavoro più sicuro. Inoltre, la richiesta di una dichiarazione autocertificativa potrebbe incentivare i datori di lavoro e i lavoratori a investire nella formazione adeguata e nell'addestramento specifico per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Tuttavia, è importante notare che l'autocertificazione, pur essendo uno strumento utile, potrebbe non essere sufficiente a garantire la piena conformità alle normative in materia di formazione e addestramento. È quindi necessario che le autorità competenti continuino a monitorare e controllare le attività formative e le competenze dei lavoratori per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Conclusione

Le modifiche all'Articolo 72 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro pongono una maggiore responsabilità sui noleggiatori e concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza operatore, allo scopo di garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle attrezzature e di ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. Per raggiungere questi obiettivi, è essenziale che le autorità competenti continuino a monitorare e controllare le attività formative e le competenze dei lavoratori, oltre a garantire la piena conformità alle normative vigenti.

 

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

L'articolo 73, con l'aggiunta del comma 4-bis, mette in evidenza l'importanza della formazione e dell'addestramento specifico per i datori di lavoro che utilizzano attrezzature che richiedono conoscenze particolari, come indicate nell'articolo 71, comma 7.

Obiettivo

L'obiettivo di questa modifica è garantire che le attrezzature vengano utilizzate in modo idoneo e sicuro, riducendo il rischio di incidenti sul lavoro e migliorando la protezione dei lavoratori.

Questo emendamento sottolinea la responsabilità del datore di lavoro nel garantire che egli stesso si sia adeguatamente formato e addestrato per l'utilizzo delle attrezzature specializzate, enfatizzando l'importanza dell'investimento nella formazione e nell'addestramento. Ciò contribuirà a creare un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile e a promuovere la consapevolezza dei rischi associati all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

Conclusioni

L'aggiunta del comma 4-bis all'articolo 73 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro pone un'enfasi particolare sulla necessità per i datori di lavoro di garantire una formazione e un addestramento adeguati per l'utilizzo di attrezzature specializzate. Questa modifica mira a ridurre il rischio di incidenti sul lavoro, migliorare la protezione dei lavoratori e creare un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile.

 

Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.

 

L'articolo 87, comma 2, stabilisce le sanzioni applicabili al datore di lavoro e al dirigente in caso di violazione di alcune disposizioni, tra cui l'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8, e l'articolo 73, comma 4-bis. Quest'ultimo comma impone un obbligo di formazione e addestramento specifico per i datori di lavoro che utilizzano attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

Sanzioni

In caso di mancato adempimento a queste disposizioni, il datore di lavoro e il dirigente possono essere puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con un'ammenda compresa tra 3.071,27 e 7.862,44 euro. L'introduzione di queste sanzioni mira a garantire la conformità alle normative sulla formazione e l'addestramento, contribuendo a migliorare la sicurezza sul lavoro e a ridurre il rischio di incidenti.

Conclusioni

L'articolo 87, comma 2, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazione delle disposizioni relative alla formazione e all'addestramento specifico per l'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari. L'introduzione di queste sanzioni mira a promuovere la conformità alle normative, a migliorare la sicurezza sul lavoro e a ridurre il rischio di incidenti legati all'utilizzo di tali attrezzature.