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D.Lgs. 106/2009 - Modifiche riguardanti il Medico Competente

Il D.Lgs. 106/2009stabilisce “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Riportiamo le modifiche che riguardanti in particolare il medico competente.

L’art. 13  del D.Lgs. 106/2009, riporta le modifiche in merito agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

In particolare, la lettera g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto, viene sostituita con inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.

L’art. 15 del D.Lgs. 106/2009, prevede modifiche in merito agli obblighi del medico competente.

  • La lettera c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio,
  • alla lettera f)aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia è sostituita con istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, e salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. 
  • La lettera e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione è sostituita con consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

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