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La formazione del Lavoratore

L'art. 2 del Testo Unico sulla sicurezza considera lavoratore quella persona che svolge un’attività lavorativa, retribuita o no, ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, sottostando alle direttive di un datore di lavoro, con la finalità di apprendere una professione.

Quale formazione in materia sicurezza sul lavoro deve fare il lavoratore?

Il D.Lgs 81/08 all’articolo 37 impone che tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di rischio della propria azienda, ricevano dal datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

Tipologia di formazione

La formazione del lavoratore si divide in due tipologie:

  • Formazione Generale di 4 ore che riguarda tutti i settori o comparti aziendali
  • Formazione Specifica variabile da 4, 8 o 12 ore in relazione ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Come faccio a capire che corso deve svolgere il lavoratore?

Per comprendere quale corso di formazione è adeguato per il lavoratore, bisogna verificare a quale livello di rischio fa capo l’azienda, così come indicato dal codice Ateco riportato in visura camerale.

Durata dei corsi di formazione dei lavoratori

Nelle aziende con rischio basso il lavoratore deve svolgere:

  • un corso da 4 ore di formazione generale più
  • un corso da 4 ore di formazione specifica, per un ammontare complessivo di 8 ore.

Nelle aziende a rischio medio, il lavoratore deve svolgere:

  • un corso di 4 ore di formazione generale più
  • un corso di 8 ore di formazione specifica. per un ammontare complessivo di 12 ore

Nelle aziende a rischio alto, il lavoratore deve frequentare:

  • un corso di 4 ore di formazione generale più
  • un corso di 12 ore di formazione specifica. per un ammontare complessivo di 16 ore

Programma del corso lavoratori

La formazione generale riguarda argomenti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

  • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
  • Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione
  • Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza
  • Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza

La formazione specifica, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 37, deve avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

La formazione dei lavoratori in e-learning è possibile?

Solo la Formazione Generale per Lavoratori, può essere legalmente svolta anche in modalità e-learning, richiede una verifica finale in presenza prima di consentire l'accesso alla formazione specifica e costituisce credito formativo permanente.

La Formazione Specifica invece può essere svolta solo con formazione in presenza e costituisce credito formativo permanente solo se derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome con durata e contenuti conformi all’Accordo.

Quali sono le caratteristiche della formazione dei nuovi assunti?

La formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni è regolamentata al punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 regolamenta.

Le caratteristiche principali sono che la formazione dei lavoratori neoassunti sia:

  • anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestuale all'assunzione,
  • completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.
  • completata entro 60 giorni nel caso in cui il datore di lavoro non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.

Le regole prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni

Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni (ovvero prima del 1 gennaio 2012) non vi è alcuna indicazione in merito alla tempistica della formazione e, di conseguenza, le aziende che non hanno provveduto alla formazione dei propri lavoratori prima di quella data sono tenute a formare i dipendenti prima possibile.


Che aggiornamento deve fare il Lavoratore?

I lavoratori, che sono obbligati a frequentare un corso di aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni.

Il contenuto dei corsi di aggiornamento deve riguardare argomenti diversi rispetto a quelli del corso base quali:

  •     approfondimenti giuridico-normativi
  •     aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  •     aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  •     fonti di rischio e relative misure di prevenzione

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