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La visita medica dopo 60 giorni di assenza è sempre obbligatoria?

 

Nelle aziende può succedere che un dipendente debba assentarsi dal lavoro per un periodo molto lungo, anche per due mesi, per via di una malattia o per un incidente avvenuto all'interno o all'esterno del luogo di lavoro. Per sua sicurezza, il D.lgs 81/08 ha previsto degli obblighi circa le visite a cui si deve sottoporre al suo ritorno in azienda.

All'interno di quelle aziende che prevedono l' obbligo di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore assente da più di 60 giorni a visita medica di idoneità prima di tornare a lavoro.

Senza la dichiarazione di idoneità da parte del medico competente, non è possibile tornare a svolgere le proprie mansioni. Approfondiamo meglio l'argomento.

 

Visita medica rientro da malattia

 

Cosa dice il Testo Unico circa la visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia

All'interno dell' articolo 41 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, possiamo leggere i seguenti commi (art. 41 comma 2 punto e-ter):

la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione

 

Perché effettuare la visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia?

Molti datori di lavoro e lavoratori si chiedono il motivo per cui dopo un'assenza di 60 giorni sia obbligatorio sottoporsi a una visita medica aziendale.

Perché in altri casi la visita non è prevista?

 

Obbligo del Datore di lavoro

Sessanta giorni di assenza sono davvero molti e di solito sono necessari a seguito di malattia o infortuni di una certa entità. Ed ecco perché, al termine di questo lungo periodo di allontanamento dal lavoro, è d' obbligo, per il datore di lavoro, sottoporre il suo dipendente alla visita di idoneità con il medico competente.

Una grave malattia o un infortunio, insieme all'infermità, potrebbero aver compromesso le abilità del lavoratore che, se dovesse riprendere la sua mansione, rischierebbe di peggiorare il suo stato di salute.

 

Cosa succede se non si rispetta l' obbligo di visita medica a seguito di un'assenza superiore a 60 giorni?

Qualora il datore di lavoro non dovesse rispettare l' obbligo di visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia, rischierebbe pesanti sanzioni. Infatti, la legge italiana vede questo inadempimento come una gravissima mancanza di rispetto e attenzione nei confronti del lavoratore, il quale verrebbe esposto a rischi ancor più elevati rispetto a un collega in salute che si occupa della stessa mansione.

Il datore di lavoro viene così esposto ad azione di responsabilità per aggravamento.

Se poi è il lavoratore, o la lavoratrice, a esporre il rifiuto di sottoporsi alla visita di idoneità dopo 60 giorni, è possibile che avvenga il licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo (con preavviso), come è già avvenuto in molte imprese nel nostro paese.

Spesso il timore è quello di essere giudicati non idonei allo svolgimento delle mansioni, rischiando il licenziamento. Ricordiamo che la non idoneità non comporta l'allontanamento dal posto di lavoro, ma un cambio di mansione temporaneo o permanente.

 

Come comunicare al lavoratore i suoi obblighi?

All'interno del Decreto Legge 300/70 si possono leggere le regole per consentire ai lavoratori di conoscere l' obbligo di visita medica a seguito dei 60 giorni per malattia o infortuni. In particolare, si consiglia di esporre avviso al personale in un luogo accessibile a tutti, oppure attraverso un messaggio privato con data e firma del datore di lavoro.

 

Come funziona la visita medica dopo un'assenza superiore a 60 giorni?

Il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare il lavoratore appena rientrato dalle sue assenze presso il medico competente non appena il periodo di assenza termina. Tuttavia, questa deve avvenire prima che egli possa tornare a svolgere le sue mansioni.

Quindi, per essere più precisi, la visita medica deve essere svolta immediatamente alla scadenza del certificato di malattia (non durante il periodo di assenza, in quanto si tratta di una pratica illegale), prima che il lavoratore possa rientrare in azienda.

 

certificato di malattia

 

Nel caso in cui il medico competente non sia disponibile in questo periodo di tempo, lavoratore e datore di lavoro devono accordarsi per trovare una soluzione consona. I giorni che il lavoratore potrebbe passare "fermo" in attesa della visita medica possono essere organizzati attraverso copertura con ferie, permessi, riduzione orari di lavoro (RoL) o banca ore. Se non avviene alcun accordo, il periodo di tempo prima della visita medica viene considerato come aspettativa non retribuita.

 

Il risultato della visita medica e obblighi del medico competente

La visita medica dopo 60 giorni di assenza, come abbiamo detto, ha il fine di dichiarare idoneo, o non idoneo, il lavoratore infortunato. Può quindi capitare che il medico competente dichiari che il lavoratore non possa riprendere le sue mansioni.

Cosa succede in questo caso?

Cominciamo col dire che la non idoneità può essere temporanea o permanente. Il medico competente ha l'obbligo di comunicare l'esito della visita medica sia al lavoratore che al datore di lavoro, affinché quest'ultimo trovi un compito più idoneo per il suo dipendente.

Ricordiamo che la non idoneità del lavoratore non giustifica un licenziamento. Piuttosto, il datore di lavoro ha l'obbligo di spostare il dipendente in un settore dell'azienda meno rischioso per la sua salute, finché non si ripristinano le precedenti condizioni psicofisiche o in modo permanente.

Lo spostamento alla nuova mansione deve essere approvato dal medico competente.

 

E se il lavoratore non fosse d'accordo con la dichiarazione di non idoneità?

Se dopo 60 giorni continuativi di assenza la visita medica comunica la non idoneità del lavoratore a svolgere le sue mansioni, ma egli non è d'accordo, può fare ricorso all’Organo di Vigilanza territoriale. Questo ente si occuperà di revisionare i risultati della visita medica e l'operato del medico competente, decretando o no la non idoneità del lavoratore.

 

Conclusione

Come hai potuto leggere, la visita di idoneità dopo un'assenza di almeno 60 giorni continuativi per un infortunio o una malattia è obbligatoria. La ripresa lavorativa senza la visita di idoneità del medico, comporta pesanti sanzioni per i datori di lavoro e non pochi rischi per il lavoratore.

Spesso si pensa che la visita possa comportare il cambio della mansione per il dipendente, il quale si trova molto bene a svolgere i suoi compiti e si sente appagato. Quindi si cerca di evitarla. Tuttavia, si tratta di un grave inadempimento, anche molto pericoloso per la salute dei lavoratori.

In Global Medical Service forniamo servizi di sorveglianza sanitaria per consentire a ogni azienda di rispettare i propri obblighi, garantendo al contempo la massima salute e sicurezza dei lavoratori.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito o contattaci.

 

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Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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