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Lavoratore fragile chi è e come va gestito?

Cosa si intende per Lavoratore fragile?

Attualmente esistono due norme esplicative della condizione di Lavoratore fragile, ciascuna con un proprio piano di applicazione:

L'articolo 3, comma 1, lettera b)  del DPCM del 08/03/2020 indica come lavoratori fragili tutte le persone in età avanzata e/o chiunque sia affetto da patologie croniche o da stati di immunodepressione congenita o acquisita, ai quali si raccomanda di evitare luoghi in cui non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza equivalente ad almeno un metro e di non uscire di casa se non in caso di estrema necessità.
 
Secondo l’articolo 26 del D. L. n. 18 del 17/03/2020, invece, può essere ritenuto lavoratore fragile un soggetto in possesso del riconoscimento di disabilità provvisto di connotazione di gravità come previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, nonchè i lavoratori in grado di fornire una certificazione che attesti una condizione di rischio dovuta ad immunodepressione, patologie oncologiche o esito di terapie salvavita.
 
Ai sensi di questa seconda norma risulta evidente la necessità di un intervento preliminare e risolutivo del MMG, grazie a cui il periodo di assenza lavorativa viene considerato come periodo di ricovero ospedaliero e tramite cui viene quindi certificato lo stato di disabilità.
 

Quali malattie indicano il rischio di fragilità?

SIML e ANMA (e la stessa CIIP) hanno proposto di considerare un lavoratore in condizione di “fragilità” se affetto dalle seguenti malattie croniche:

  • Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
  • Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni
  • Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
  • Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
  • Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
  • Insufficienza renale cronica;
  • Insufficienza surrenale cronica;
  • Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
  • Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
  • Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche) 
  • Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
  • Anche la gravidanza è considerata come una condizione di ipersuscettibilità al contagio erende un lavoratore “fragile”.

Esistono però casi di lavoratori che reputano di dover essere considerati “fragili”. Questi dipendenti, sono stati indirizzati dal datore di lavoro o dallo stesso medico competente al rispettivo MMG, ma questi, in seguito ad indicazioni contrastanti sulla possibilità di salvaguardare tali soggetti con prolungati periodi di assenza dal lavoro per malattia inviate dall’INPS,sono stati ritenuti infine ingiustificati poiché si tratta di soggetti affetti sì da patologie croniche ma non in fase di acuzie. Allo stesso tempo al Medico Competente sono giunte numerose richieste di dichiarazione di fragilità da parte di lavoratori affetti da malattie croniche di lieve entità o giustificate dall’età avanzata, considerata superiore ai 55 anni.

Importante è stata la messa in atto di attività in smart-working in quanto ha permesso di proseguire l’attività lavorativa a distanza e senza rischio per la salute dei lavoratori, anche nel caso di “fragilità”. Nel caso di piccole o medie imprese l’organizzazione in smart- working, e della gestione dei lavoratori fragili, risulta essere più complessa in relazione al fatto che alcuni ruoli possono risultare indispensabili e i rispettivi dipendenti insostituibili per la competenza e l’esperienza maturata.

Come gestire un lavoratore fragile

I lavoratori fragili vanno gestiti in tre modi diversi a seconda dei casi:

1- Qualora il soggetto sia stato sottoposto a un periodo di quarantena con vigilanza attiva o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva la sua assenza dal lavoro è da considerarsi periodo di malattia.

2- Qualora il soggetto sia in grado di dichiarare la propria condizione di disabilità tramite una certificazione rilasciata dagli organi medico legali competenti, che attesti una condizione di rischio dovuta ad immunodepressione, a patologie oncologiche o, eventualmente, a terapie salvavita, caso in cui l'assenza dal lavoro è considerata come ricovero ospedaliero.

3- In caso di soggetti fragili esposti per lavoro al rischio di infezione da SARS-CoV, ovvero lavoratori del dipartimento sanitario pubblico e privato e i lavoratori contemplati nella circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020 è necessario ricorrere all'articolo 41 del Testo Unico 

Si ricorda anche che la priorità osservata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 08/03/2020 è la tutela della popolazione "fragile", dunque si richiede al Medico Competente di collaborare con il Lavoratore e il Datore di Lavoro al fine di individuare la miglior soluzione per ridurre al minimo il rischio di contagio.

Cosa può fare il Medico Competente nella gestione del lavoratore fragile ?

Al medico competente è richiesto di verificare la documentazione sanitaria così da controllare le segnalazioni provenienti dai lavoratori, eliminando quelle non pertinenti.

Questi dipendenti non dovranno essere immediatamente indirizzati verso il medico curante, che talvolta potrebbe non essere a conoscenza della mansione del paziente o delle condizioni dell’ambiente in cui viene eseguita, ma dovranno essere visitati dal medico competente direttamente sul luogo di lavoro.

Occorre puntualizzare che il medico competente è in grado solo di segnalare e raccomandare come comportarsi con il lavoratore fragile ma la decisione finale sulla tutela per i singoli rimane al datore di lavoro, unico in grado di prendere decisioni riguardanti i suoi dipendenti.

 


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