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Quando si deve aggiornare il DVR? aggiornamento Coronavirus

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), così come definito nell'art. 28 del D.Lgs 81/08, è un documento che ha il compito di adattarsi alle caratteristiche dell'azienda e alla sua realtà, sia in termini di contenuti, sia in termini di periodicità della sua revisione da parte del datore di lavoro.

Di seguito ti spiego in quali casi la normativa preveda un aggiornamento del DVR aziendale.

Cosa dice la normativa in merito all'aggiornamento della valutazione dei rischi?

L'art. 29 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rivisitato dal D.Lgs 106/09 stabilisce già una prima indicazione sui termini della revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, in cui si stabilisce che un aggiornamento DVR deve essere effettuato qualora intervengano le seguenti variazioni significative nella realtà aziendale:

  • significative modifiche dell'organizzazione aziendale (acquisto e introduzione di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi, inserimento di nuove mansioni);
  • in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
  • qualora gli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata ne diano indicazioni;
  • in caso di nuove nomine di figure o addetti all'emergenze all'interno dell'organigramma della sicurezza aziendale;
  • in caso di aggiornamenti della normativa vigente che di conseguenza implichino una revisione del documento di valutazione dei rischi.

Inoltre, nell'anno 2013, un'importante novità legislativa ha eliminato la possibilità per le aziende che abbiano fino a 10 dipendenti di potersi avvalere di un'autocertificazione fatta direttamente dal Datore di Lavoro, che provasse di aver effettuato la valutazione dei rischi aziendali. A partire dal 01 luglio 2013 anche tali aziende sono tenute ad avere un DVR completo.

Aggiornamento DVR in caso di nuova impresa, cambio sede o sede distaccata?

In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.

Non solo quindi la costituzione di nuova impresa ma anche il cambio di sede o l'apertura di una sede distaccata, vengono considerati come una modifica e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Quali figure vengono coinvolte nella redazione del documento di valutazione dei rischi?

Ricordiamo che l'elaborazione del DVR è uno degli obblighi inderogabili del Datore di Lavoro il quale si avvale, nell'elaborazione del Documento, della figura Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che contribuisce a finalizzare le corrette misure preventive e protettive per l'azienda e collabora nella stesura del programma di miglioramento.

Nei casi in cui la legge preveda il protocollo di sorveglianza sanitaria e la presenza del Medico Competente, il documento deve essere elaborato con la sua collaborazione e firmato anche dal Medico del lavoro.

Infine una copia del DVR va tempestivamente consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che lo firma per presa visione. 19/02/2018


GMS è a tua completa disposizione per analizzare il processo produttivo della tua azienda e supportarti, in caso di necessità, nella valutazione del rischio Covid-19 e nell’aggiornare il DVR, anche in caso di costituzione di nuova impresa.


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Aggiornamento DVR in caso di rischio biologico da Coronavirus?

È ormai indiscusso che il contagio da Coronavirus sia un rischio che deve essere attentamente considerato dal datore di lavoro di qualsiasi azienda, in quanto può comportare sensibili modifiche del processo produttivo. Infatti il virus SARS-CoV-2 è stato ufficialmente inserito nell’elenco degli agenti biologici oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. Pertanto è necessario ed imprescindibile che ogni datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con la collaborazione del medico competente ed il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori, provvedano ad un aggiornamento DVR, oltre ad adottare le misure di prevenzione previste dalla legge sulla sicurezza sul lavoro.

Quali sono le norme che evidenziano la necessità di aggiornare il DVR a causa del rischio Covid-19

Sotto l’aspetto normativo, la valutazione del rischio Covid-19 consegue al DPCM 24 ottobre 2020. Questo provvedimento, tra le altre cose, ha dato infatti attuazione alla Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno, la quale ha sancito l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’Elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo. (Modificando cioè l’allegato III della direttiva 2000/54/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro).

Anche l’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza dei lavoratori EU OSHA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che le misure di prevenzione contro il COVID-19 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi del processo produttivo, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Quali aziende devono eseguire la valutazione del rischio Coronavirus?

Dopo aver visto quali sono le figure della prevenzione e protezione che si devono occupare di aggiornare il DVR vediamo adesso quali sono le categorie di lavoratori aventi il maggior rischio. L’inserimento del Coronavirus nel Documento di valutazione dei rischi dopo una specifica valutazione del rischio è necessaria per tutti i contesti di lavoro in cui la probabilità di esposizione al Covid-19 sia maggiore rispetto a quello della popolazione in generale. 

Tale requisito può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui:

  • i lavoratori abbiano contatti con il pubblico,
  • con clienti o fornitori o con soggetti potenzialmente infetti,
  • oppure siano tenuti a trasferte di lavoro in paesi con un maggior rischio ai fini della salute di esposizione al Coronavirus, ecc.

Si applica in questi caso il Titolo X del Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) relativo al rischio biologico. Secondo le prescrizioni dell’Art. 28 dello stesso decreto, inoltre, la valutazione del rischio Covid-19 ed il relativo aggiornamento DVR vanno svolte anche nel caso che il rischio più alto rispetto alla popolazione generale riguardi non la sicurezza dei lavoratori tutti, ma anche solo di gruppi specifici di lavoratori.

Valutazione del rischio Coronavirus e protocollo aziendale

La necessità di intensificare le misure di prevenzione eseguendo la valutazione del rischio Covid-19, perciò è un’attività che va di pari passo all’applicazione del Protocollo di salute e sicurezza condiviso per il contrasto dell’epidemia di Covid-19 nei luoghi di lavoro e l’adozione del relativo protocollo aziendale con le relative misure preventive. Resta valida quindi l’indicazione relativa all’opportunità per il Datore di lavoro di rivedere e armonizzare con le ultime disposizioni anche il Protocollo aziendale anti Covid adottato nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria.

di Paolo Calderone https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/


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