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Sicurezza sul lavoro: la riforma del testo unico su formazione, impresa e preposto

Il nuovo D.L. 146/2021, Decreto Fisco-Lavoro ha di fatto riformato diversi articoli del Testo Unico Sicurezza sul lavoro, il famoso 81/08, ben 14 per l'esattezza, operando sostanzialmente su cinque argomenti tutti incentrati sulla prevenzione.

Si è lavorato soprattutto sul miglioramento della prevenzione e per l'esattezza a:

  • implementare le attività di addestramento e formazione dei lavoratori;
  • rivedere completamente il potere di sospensione dell’impresa causa lavoro sommerso o gravi violazioni di sicurezza;
  • puntare maggiormente sulle funzioni di vigilanza e controllo e responsabilità del preposto;
  • estendere all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le stesse competenze di vigilanza e ispezione fino ad ora riconosciute solo alle Aziende Sanitarie Locali;
  • rilanciare il ruolo degli organismi paritetici.

Oltre a porre l'attenzione a questi 5 punti cardine si è cercato di garantire l’osservanza delle nuove disposizioni attraverso l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Addestramento e formazione dei lavoratori

Con la modifica dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 si è stabilito che la Conferenza Stato-Regioni si impegni a accorpare gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro entro il 30 giugno 2022 garantendo modifiche riguardanti:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Formazione preposto

 

Formazione e obblighi di datore di lavoro e dirigenti

La formazione dei Datori di lavoro e dei Dirigenti

Il Decreto legislativo 146/2021 prevede che il datore di lavoro sia equiparato ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione specifica in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, e ad un aggiornamento periodico della sua formazione.

L'addestramento consisterà in:

  • una prova pratica di utilizzo in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale
  • una esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

Obblighi dei Datori di lavoro e dei dirigenti

Datori di lavoro e dirigenti hanno adesso l'obbligo di individuare il Preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate.

L' articolo 18, comma 1, lettera b-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro prescrive che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.

I datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

datore di lavoro

Le sanzioni

L’inosservanza dell'obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Non indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto, può essere sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Preposto: formazione , doveri e sanzioni

In riferimento alla figura del Preposto ed alle sue specifiche funzioni il Decreto Legislativo 146/2021 è intervenuto sugli articoli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilendo quanto segue.

Le nuove modalità formative del Preposto

L'articolo 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la formazione del Preposto deve essere svolta interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi.

I doveri del Preposto

Il Testo Unico viene modificato anche all' articolo 19, comma 1, dove si stabiliscono i nuovi doveri del Preposto in merito alla gestione aziendale della sicurezza sul lavoro:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
  • il preposto è obbligato ad interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.

Preposto

L'emolumento del Preposto

Il Decreto Legislativo 81/2008 all'articolo art. 18, comma 1, lettera b-bis affida ai contratti collettivi di lavoro il compito di stabilire quale debba essere l'importo dell'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidategli.

Le sanzioni in capo al Preposto

La sanzione prevista per la mancata sospensione dell'attività del lavoratore e la mancata interruzione temporanea dell'attività e la conseguente mancata segnalazione al Datore di lavoro e al Dirigente è punita con l’arresto fino a due mesi o con un'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

La sanzione per il mancato rispetto delle nuove modalità formative del preposto sono punite con l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

La sospensione dell’impresa

Vediamo adesso in quali casi il nuovo Decreto Legislativo 146/2021, all'articolo 14 ha posto una grande attenzione al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito ha previsto che si possa sospendere un'attività imprenditoriale.

I casi sono i seguenti:

  • sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 novellato.
  • in caso di mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

Aspetto importantissimo e assolutamente nuovo nel quadro normativo è l'attenzione alla tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare. Nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

Gli organismi paritetici

Prevedendo l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce formali compiti a tali organismi.

Vediamoli nello specifico.

Contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, i dati relativi a:

  • imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

Bisogna sottolineare che proprio questi dati verranno utilizzati per individuare i criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro ed i criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.

Ispettorato del lavoro

Il D.L. n. 146/2021 riscrivendo i contenuti essenziali dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, prevedere che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali, ridando così all’Ispettorato Nazionale del Lavoro pieni poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che prima infatti all' Ispettorato Nazionale del Lavoro poteva occuparsi soltanto di:

  • attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
  • impianti ferroviari;
  • sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
  • lavori mediante cassoni in aria compressa;
  • lavori subacquei.

Scritto da Paolo Calderone 

https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/

Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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