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Quarantena e rientro a lavoro: nuove disposizioni del Ministero della Sanità

Con la circolare dell’11 agosto n. 0036254 , il Ministero della Salute ha cambiato le regole, previste dalla precedente circolare (n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”) che definiscono la quarantena Covid.

Così il calcolo della quarantena e dell’isolamento fiduciario hanno nuove modalità di calcolo che si differiscono a seconda che si sia completato il ciclo vaccinale o si sia non vaccinati.

Prima però di vedere quali sono le nuove indicazioni del dipartimento di sanità pubblica ha diramato è il caso di fare chiarezza su alcune definizioni come quella di "periodo di quarantena", "contatto stretto", "contact tracing" e "isolamento fiduciario" fondamentali per farci capire al meglio, soprattutto se siamo dei datori di lavoro, le direttive in esse contenute.

Quindi nello specifico andiamo a vedere le definizioni.

Cos'è la quarantena

Innanzitutto è il caso di chiarire cosa si intende per quarantena.

Definizione di quarantena.

La quarantena è la misura che si applica ai soggetti che hanno avuto contatti con persone infette.

Quindi la quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

Cos'è l'isolamento fiduciario

Definizione di isolamento fiduciario.

L'isolamento fiduciario è una forma di isolamento che si applica alle persone contagiate dal virus.

L’isolamento consiste quindi nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

Cos'è la Sorveglianza attiva

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.


Regole per la quarantena

Vediamo adesso quali sono le nuove disposizioni del ministero e cosa è cambiato dallo scorso anno.

Le novità, aggiornate al 24 settembre, sono reperibili nelle faq del ministero della salute, proviaamo comunque a spiegarle schematicamente anche con l'aiuto di una tabella riepilogativa.

La circolare del Ministero, per quel che riguarda il periodo di quarantena, fa un chiaro distinguo tra:

  1. persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (due dosi o dose unica nei casi previsti)
  2. persone che non hanno completato il ciclo vaccinale e distingue in base alla variante del virus.

Pertanto:

  • contatti vaccinati ad alto rischio (contatti stretti), possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso. Al termine serve un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • Qualora non fosse possibile eseguire un tampone molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno? Si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. Anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico.
  • contatti NON vaccinati a basso rischio (no contatti stretti), NON devono essere sottoposti a quarantena. Devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus.
  • Sono inoltre previste particolari disposizioni laddove la variante del virus individuata o sospetta sia la variante Beta. Variante piuttosto rara, ma caratterizzata da evidenze circa la minore efficacia del vaccino.


Se sei interessato ad approfondire leggi le faq sull'argomento; "Cosa si intende per Contatto ad alto o a basso rischio?"


TABELLA REGOLE

PER LA SOSPENSIONE DELLA QUARANTENA

Regole per rientrare al lavoro al termine della quarantena

Nel caso non siano comparsi sintomi, terminata la quarantena, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato.

Se la persona dovesse sviluppare sintomi durante il periodo di quarantena, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2.

A questo punto in base all'esito del tampone si possono verificare 2 casi.

  • in caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica ed eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
  • in caso di esito negativo la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento.

Rientro da quarantena

TABELLA REGOLE

PER LA SOSPENSIONE DELL'ISOLAMENTO

Tabella Sospensione dall'isolamento

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento.

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito negativo (Tabella 2).

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).


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