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La tutela della lavoratrice in maternità

Per una lavoratrice in maternità è fondamentale conoscere quali siano le condizioni lavorative di rischio per la sua salute e quella del bambino.

Il D.Lgs 151/2001, il “Testo unico a tutela della maternità e paternità“, è la normativa che, disciplinando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori  in maternità e/o paternità, prevede le misure preventive e protettive della salute e della sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.

A tal proposito la Segreteria Nazionale UILTUCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) e il Patronato ITAL UIL hanno collaborato alla realizzazione della guida pratica intitolata “La salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le tutele per i genitori lavoratori“.

Cosa prevede la normativa: il congedo di maternità?

Nella guida si ricorda che il decreto prevede il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (congedo di maternità):

  • nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;

  • nei 3 mesi successivi al parto.

prevede inoltre:

  • la proibizione di adibire la lavoratrice a lavori “vietati”;

  • il divieto di lavoro notturno;

  • l’astensione anticipata del congedo di maternità, nel caso di gravi complicanze della gestazione o quando vi siano condizioni di lavoro a rischio e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”.

  • che la tutela della sicurezza e della salute delle gestanti “si applica in particolare durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche nel caso di adozione o affidamento”.

Obblighi della lavoratrice in maternità

È fatto obbligo alla lavoratrice di informare, con la presentazione del certificato medico di gravidanza, il datore di lavorodel proprio stato. Con la consegna del certificato, scattano inoltre le tutele contro il licenziamento (salvo i casi di contratto a tempo determinato che prevedono una naturale scadenza del contratto).

Obblighi del Datore di Lavoro nei confronti della gestante

È fatto obbligo al datore di lavoro informato della gravidanza di attuare subito le misure di prevenzione e protezione a tutela della lavoratrice

Il DVR gestanti: indicazioni per la corretta valutazione del rischio 

Nella guida si fa riferimento anche ad importanti indicazioni in merito alla redazione della corretta valutazione dei rischi per le lavoratrici in maternità:

  • divieto di adibire le lavoratrici a lavori “vietati”

  • obbligo per il DL di valutare i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, con particolare attenzione, ad esempio, ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici

  • effettuata la valutazione dei rischi il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle lavoratrici e al loro rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) i risultati della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Tra i rischi da valutare vi sono anche quelli legati allo stress da lavoro correlato;

  • l’informazione e le misure di prevenzione e protezione sono particolarmente importanti nei primi mesi di gravidanza, periodo nel quale possono essere maggiori i possibili danni al nascituro;

  • se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro modifica temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro, oppure, nella impossibilità, e in ogni caso in presenza di lavori vietati, sposta la lavoratrice ad altra mansione, informando la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL);

  • se lo spostamento ad altra mansione non è possibile, il datore di lavoro informa la DPL, che dispone l’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di tutela previsto”.

  • NOTA BENE: nel caso la lavoratrice sia adibita a mansioni inferiori, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria.

Lavori vietati in gravidanza e fattori di rischio per le lavoratrici

Si fa riferimento anche ai lavori vietati in gravidanza:

  • Durante il periodo di gravidanza e per un determinato periodo dopo il parto che può arrivare fino a sette mesi, il Datore di Lavoro non deve adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

Sono considerati fattori di rischio per le gestanti:

  • lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante e scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc);

  • lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute;

  • la movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio);

  • lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo;

  • uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;

  • lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.);

  • il lavoro notturno.

  • lavori a bordo di qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman);

  • lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.)

La guida segnala anche quali siano i rischi più diffusi in gravidanza:

  • la prolungata posizione eretta;

  • la posizione seduta per tempo eccessivo o posture incongrue (es. lavoro al videoterminale, registratori di cassa, ecc.);

  • la movimentazione manuale dei carichi (lo spostamento manuale di oggetti di vario peso e dimensioni, con possibile insorgenza di lombalgie acute o croniche e flebopatie);

  • l’esposizione a sostanze chimiche (es. impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute, ecc.);

  • l’uso di scale;

  • l’esposizione a rumore ed altri.

Astensione anticipata o prolungata del lavoro: cosa prevede la normativa?

E’ importante anche soffermarsi sull’astensione anticipata o prolungata dopo il parto e su cosa prevede la norma:

  • quando vi sono condizioni di lavoro a rischio o complicanze della gestazione, le norme prevedono il cambio di mansione e l’astensione anticipata/prolungata dal lavoro.

  • il Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata successivamente all’elaborazione della guida), ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda l’interdizione anticipata dal lavoro.

Gestanti e lavoro notturno: è sempre vietato?

In merito al lavoro notturno di una lavoratrice ingravidanza la normativa prevede:

  • il divieto assoluto di “adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino”.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno, su loro richiesta:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

  • il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap)”.


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