Global Medical Service
Homepage » Archivio Focus

La delega di funzioni: obblighi circa la sicurezza sul lavoro

La delega di funzione è l'atto con cui il datore di lavoro individua un delegato che si occupi della salute e sicurezza della sua azienda. Questo termine compare dell'Art 16 del D.Lgs. n 81 2008.

Per legge, il datore deve assumere la responsabilità dell' organizzazione, gestione e controllo di tutti quegli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, per i più disparati motivi, potrebbe essere necessario delegare le sue funzioni a un terzo. Questo argomento ha creato non poche perplessità ed è per questo che riteniamo giusto fare un po' di chiarezza.

Come si gestisce la delega di funzioni? Cos'è? In quali casi è possibile? Continua a leggere per scoprire come può agire un datore di lavoro adempiendo correttamente ai propri obblighi.

La delega di funzioni

Cos'è la delega di funzione?

La delega di funzioni è l'atto di trasferimento delle mansioni del datore di lavoro in materia della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Tra questi vi sono attività volte alla prevenzione degli infortuni, analisi dei rischi sui luoghi di lavoro, l'obbligo di vigilanza e processi decisionali e di spesa in materia di salute e sicurezza.

Qualsiasi attività, a prescindere dalle dimensioni, può procedere alla stesura di una delega di funzione. Il decentramento delle responsabilità può quindi avvenire in qualsiasi posto di lavoro, informazione che non tutti gli imprenditori e lavoratori conoscono.

Il ruolo del datore di lavoro nella prevenzione e protezione da infortuni

In ogni luogo di lavoro esistono dei rischi per i lavoratori. All'interno del D Lgs n. 81/2008 (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) è possibile individuare tutte le indicazioni sugli adempimenti da parte del datore di lavoro per garantire il massimo della sicurezza e la prevenzione dagli infortuni efficace.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di adozione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro e raccolta dei rischi può incorrere in conseguenze di tipo civile, ma anche penale.

Grazie alla delega di funzioni, il datore di lavoro può adempire agli obblighi di legge, ma senza prendere a carico tutte le competenze gestionali e amministrative. Tuttavia, teniamo conto di un aspetto: la delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro che deve effettuare operazioni di verifica in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Funzioni in materia di vigilanza

Ciò significa che il datore di lavoro non cede completamente gli obblighi indelegabili previsti dall'Art 17 del D Lgs n 81 2008. Per esempio, il datore di lavoro non può delegare ad altri attività come la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento DVR.

Inoltre, spetta sempre a lui l'individuazione di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La delega di funzione

In caso di inadempimenti, le responsabilità inerenti alla prevenzione degli infortuni gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Questo non avviene quando la delega viene validamente conferita della posizione di garanzia.

Requisiti richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

Il datore di lavoro può approfittare della delega di funzioni per scegliere una persona terza che si occupi di tutti gli obblighi previsti dalla legge circa l' adozione ed efficace attuazione delle attività per la sicurezza dei lavoratori.

Quali sono i requisiti affinché siano rispettati tutti gli adempimenti? Ove non espressamente esclusa, la delega deve:

  • risultare da atto scritto recante data certa
  • individuare un delegato che manifesti requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
  • attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  • attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate previste dalla legge
  • essere accettata dal delegato per iscritto

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Ripetiamo poi che la delega di funzioni non solleva il datore di lavoro ove si tratta di obbligo di vigilanza. Il datore, in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni, deve adempire ai suoi ruoli di verifica delle attività di prevenzione e sicurezza.

Sub delegazione

Il D Lgs n 81 2008 prevede un'ulteriore clausola circa la sub delegazione.

Il datore può trasferire le funzioni circa la salute e sicurezza del lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, a un delegato e, a sua volta, questo può sub delegare specifiche funzioni a una terza figura professionale. I requisiti sono gli stessi della delega redatta dal datore:

  • elaborazione del documento previsto per legge che risulti da atto scritto e recante data certa
  • il soggetto deve dimostrare professionalità ed esperienza 
  • verifica che la sub delegazione attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
  • inoltre che essa attribuisca al delegato poteri di organizzazione, gestione e specifiche funzioni in materia di benessere e sicurezza sul lavoro
  • sul datore di lavoro delegante, come vale anche per la delega, gravano responsabilità per “culpa in eligendo e/o vigilando”, in quanto il documento non lo esclude dagli obblighi di vigilanza in capo al delegato
  • la delega deve presentare formale accettazione da parte del delegato.

Cosa accade in caso di infortunio?

In presenza di una delega tra datore e delegato, a chi va la colpa per un infortunio sul lavoro? Come dicevamo, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Quindi, il datore ha ancora la responsabilità di ciò che avviene nella sua azienda.

La colpa di infortuni sul lavoro va ben valutata: potrebbe essere determinata dalla mancanza di analisi dei rischi sul luogo di lavoro, oppure dalla mancanza di un responsabile della prevenzione, oppure ancora per via delle funzioni delegate al delegato. Solo in quest'ultimo caso, la responsabilità dell'accaduto non grava sul datore.

Conclusioni

Lo scopo di questo articolo è stato quello di fornire una guida breve ma esaustiva circa la delega di funzione. Si tratta di un argomento che ha suscitato non poche perplessità e speriamo dunque di aver fornito delle informazioni utili.

Dal mese di Luglio 2016, la Corte di Cassazione ha individuato la figura del “garante di fatto”, ovvero una persona che assume i poteri del datore. Tuttavia, tra questi poteri non vi sono: la valutazione di tutti i rischi aziendali con conseguente stesura del DVR, designazione del RSPP, le quali attività restano responsabilità del datore.

Certamente si tratta di una manovra vantaggiosa, ma è sempre bene ricordare che quest'ultimo rimane responsabile di obblighi indelegabili e che, in caso di inadempimento, sono previste conseguenze di tipo penale e civile.


Tutte le news Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'