Infortunio sul lavoro: c’è obbligo di reperibilità?
In merito all’obbligo della reperibilità per chi è vittima di infortunio sul lavoro, l’Inps ha fornito questi chiarimenti [1]: «Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi».
Ciò significa che l’esclusione dall’elenco indica che l’accertamento dell’effettività della malattia per infortunio sul lavoro non spetta all’Inps, ma all’Inail, che procede secondo le proprie metodologie.
La stessa soluzione è stata sposata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica [2] che, con un parere reso la scorsa settimana ha ricordato quanto segue.
Nei casi di infortunio sul lavoro, la legge [3] attribuisce all’Inail la competenza relativa «agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati».
Quindi, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, ma solo perché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando invece tra le competenze dell’Inail, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati [4].
Quindi nei casi di infortunio sul lavoro gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’Inail sia per quanto riguarda i pubblici dipendenti che per quanto riguarda i dipendenti del settore privato. Nulla cambia, in definitiva, in merito all’obbligo di reperibilità e della visita fiscale rispetto al passato.
Infortunio sul lavoro: c’è un termine massimo per il comporto?
Ricordiamo peraltro che, secondo l’orientamento ormai costante della giurisprudenza della Cassazione, quando il lavoratore è in malattia per infortunio sul lavoro dovuto alla mancata predisposizione, da parte dell’azienda, delle misure di sicurezza e tutela della salute (e quindi tutte le volte in cui l’infortunio è stato determinato da colpa del datore), non c’è un limite massimo di assenze oltre le quali scatta il licenziamento. In altri termini non c’è il periodo di comporto e il dipendente, assente anche per numerosi mesi, non può mai essere licenziato.
Malattia: altri casi in cui non c’è reperibilità
Ricordiamo che con una recente circolare, l’Inps ha indicato tutte le situazioni patologiche che fanno scattare l’esonero dalla visita fiscale [5]. Queste sono (leggi anche Quando non c’è visita fiscale?):
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- Emorragie severe/infarti d’organo;
- Coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- Insufficienza renale acuta;
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- Gravi infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
- Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
- Ipertensione liquorale endocranica acuta;
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
- Neoplasie maligne, in: 1) trattamento chirurgico e neoadiuvante; 2) chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze; 3) trattamento radioterapico;
- Sindrome maligna da neurolettici;
- Trapianti di organi vitali;
- Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ecc.) per il solo periodo convalescenziale;
- Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
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