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Addestramento dei lavoratori: le nuove norme 2022

 

Il nuovo anno ha visto una serie di modifiche al Decreto Legislativo 81/08 in merito di sicurezza sul lavoro. In particolare, queste interessano la formazione e l'addestramento dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro, e l'introduzione della figura del preposto.

Viste poi le nuovi abitudini assunte in periodo di pandemia, sono cambiate alcune regole per quanto riguarda il lavoro agile e l'utilizzo del green pass nei luoghi di lavoro. Scopriremo di più sull'argomento nel corso di questo articolo.

 

addestramento dei lavoratori

 

La mini riforma del Testo Unico

Il Decreto Fiscale ha introdotto delle novità in materia di formazione e addestramento. Per esempio, è stato indicato l'obbligo formativo per i datori di lavoro ed è stato definito meglio il ruolo della nuova figura del preposto.

L'approvazione del l’articolo unico del disegno di legge è avvenuto il 14 dicembre 2021 e ben 14 articoli del Testo Unico sono stati modificati.

Alcune delle principali novità circa la salute e sicurezza sul lavoro e delle politiche sociali hanno interessato la formazione e l'addestramento dei lavoratori e la definizione del preposto.

 

Formazione e addestramento dei lavoratori

Questa modifica ha interessato in particolare il comma 2 dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). E' stata infatti aggiunta la seguente proposizione: Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda il comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi:

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato

  

Obbligo di formazione per il datore di lavoro

Il comma 7 istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro. Infatti: Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Il preposto

E' stata meglio delineata la figura del preposto, che si deve occupare di prevenzione. La modifica interessa gli articoli 18 e 19.

 

preposto

 

Il datore di lavoro ha il compito di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza che riportiamo di seguito:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di pericolo in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione.

 

Leggi anche: https://www.gms-srl.it/formazione-dei-lavoratori/che-corso-svolgere/preposto/

 

Il preposto ha oggi il compito di sorvegliare i lavoratori e di intervenire per modificare i comportamenti non conformi fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Novità della mini riforma è anche la possibilità di interrompere autonomamente l'attività finché l'inosservanza non viene risolta. Infatti, al comma 1 lettera f-bis si legge che è possibile in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Questa è un'ulteriore novità di cui bisogna tenere conto all'interno dei cantieri.

 

Consiglio dei ministri e discussioni sul super green pass

Ancora si discute circa l'utilizzo del green pass per garantire la sicurezza sul lavoro ed evitare la diffusione del virus. Sono molti i ministri che chiedono lo stop della certificazione verde il primo di aprile, quando lo stato di emergenza verrà ritirato.

Le misure potrebbero essere discusse in un Consiglio dei ministri molto presto, probabilmente mantenendo la regola dell'esibizione della certificazione verde solo per gli over 50 e non oltre il giugno di quest'anno.

Si richiede un allentamento delle restrizione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ma al contempo il rafforzamento dei protocolli e la promozione del lavoro agile.

Anche in caso di smart working, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare al lavoratore dei rischi presenti sul posto di lavoro anche se svolto in un ambiente diverso dall'ufficio. Deve inoltre assicurarsi che i dipendenti scelgano luoghi di lavoro idonei per svolgere le loro attività in modalità agile, in modo che non si espongano a pericoli di alcun tipo.

Chi opera in smart ha diritto alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro. Restano comunque validi gli obblighi dei dipendenti tra cui contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI, segnalare immediatamente i deficit di questi ultimi, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento e sottoporsi ai controlli sanitari.

 

Più poteri all' Ispettorato nazionale del lavoro

Sono sempre più aspri i provvedimenti per chi viola le normative indicate nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. L'obiettivo del Decreto Legislativo è infatti quello di ridurre gli infortuni passando proprio dalla conoscenza delle regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi qualsiasi inadempimento è da considerare molto grave.

L'Ispettorato nazionale del lavoro affiancherà quindi le Aziende Sanitarie Locali, l'INPS e l'INAIL nelle procedure di ispezione in materia di sicurezza. Il Decreto Fiscale ha previsto nuove assunzioni e attrezzature per supportare la vigilanza, con un sistema informativo all'avanguardia e controlli più specifici.

Ciò che salta all'occhio comunque è il provvedimento di sospensione dell'attività in caso di violazioni delle norme di sicurezza e in caso di lavoro irregolare. Di seguito riportiamo l'aggiornamento dell'articolo 14 del Decreto Legge 81/08:

L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. (...) In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione

   

Come revocare la sospensione dell'attività

È condizione per la revoca della sospensione dell'attività:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d)
in caso di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

 


Scritto da Paolo Calderone 

https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/

Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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