La sicurezza sul lavoro non è più solo una questione di adempimenti periodici. Con il DL 159/25, che modifica il D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro è chiamato a intervenire in tempo reale nella gestione della sorveglianza sanitaria, assumendo decisioni operative che possono avere conseguenze rilevanti in caso di infortunio o controllo ispettivo.
Tra le novità più significative introdotte dal decreto c’è la visita medica per “ragionevole motivo”, applicabile quando un lavoratore impegnato in mansioni a elevato rischio potrebbe essere sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Una misura pensata per aumentare la prevenzione, ma che presenta criticità applicative importanti per le aziende.
In questo articolo spieghiamo cosa prevede la norma, quali sono i rischi per il datore di lavoro e come organizzarsi in modo pratico per evitare improvvisazioni.

Cos’è la visita medica per “ragionevole motivo”
La visita per ragionevole motivo è una visita medica aggiuntiva che rientra nella sorveglianza sanitaria aziendale.
Può essere attivata quando:
il lavoratore svolge attività o mansioni a elevato rischio infortunistico;
emergono elementi concreti che fanno ritenere possibile l’assunzione di alcol o droghe;
la visita viene richiesta prima o durante il turno di lavoro.
L’obiettivo è prevenire situazioni di pericolo immediato, tutelando la sicurezza del lavoratore, dei colleghi e dell’azienda.
Perché il DL 159/25 impatta direttamente sul datore di lavoro
Il punto centrale della norma è che non introduce automatismi, ma richiede una valutazione organizzativa da parte dell’azienda.
In pratica, il datore di lavoro deve essere in grado di:
riconoscere una situazione potenzialmente pericolosa;
attivare correttamente la sorveglianza sanitaria;
dimostrare, a posteriori, di aver agito in modo proporzionato e documentato.
Questo aspetto è particolarmente delicato perché la legge non definisce in modo puntuale cosa sia un “ragionevole motivo”, lasciando ampio spazio a interpretazioni e possibili contestazioni.
Le principali criticità operative evidenziate dagli esperti
1. Assenza di criteri oggettivi
La norma non fornisce un elenco di comportamenti o segnali standardizzati. Senza una procedura interna, il rischio è che la decisione venga percepita come arbitraria.
2. Gestione dei tempi
La possibilità di attivare la visita durante il turno di lavoro richiede una struttura organizzativa pronta: chi segnala, chi decide, cosa succede nel frattempo al lavoratore.
3. Coordinamento con il medico competente
Non sempre il medico competente è immediatamente disponibile. Senza accordi preventivi, l’azienda può trovarsi bloccata in una situazione critica.
4. Rischio legale e documentale
In caso di infortunio o ispezione, l’assenza di una procedura scritta rende difficile dimostrare la corretta gestione della sicurezza.
Cosa dovrebbe fare subito un’azienda
Per ridurre i rischi, è consigliabile:
verificare quali mansioni aziendali rientrano tra quelle a elevato rischio;
aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
definire una procedura interna per la gestione del “ragionevole motivo”;
concordare modalità operative chiare con il medico competente;
formare dirigenti e preposti su come riconoscere e gestire le situazioni critiche.
Agire in anticipo è fondamentale: intervenire solo dopo un evento può esporre l’azienda a responsabilità evitabili.
La tua azienda è pronta a gestire una visita per “ragionevole motivo”? Senza procedure chiare e documentate, il rischio non è solo operativo ma anche legale. Verifica ora se DVR, sorveglianza sanitaria e ruoli interni sono allineati al DL 159/25.
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