Medicina del lavoro
Visita medica preassuntiva
Visita medica preventiva prima dell'assunzione: quando è obbligatoria, cosa comprende e come organizzarla.
L’art. 41 del D.Lgs. 81/08 sanciva espressamente il divieto di svolgere tramite il medico competente la visita preassuntiva.

La preassuntiva è una delle visite mediche obbligatorie della sorveglianza sanitaria: è quella che sta all’inizio del rapporto di lavoro, le altre arrivano dopo.
Successivamente questa norma, abrogata dal DLgs.106/2009 (comma 2, lett. e bis), ha chiarito che al medico competente, nello svolgimento della sorveglianza sanitaria, è permesso svolgere la visita medica preventiva in fase preassuntiva, atta a verificare l’idoneità alla mansione specifica e l’assenza di controindicazioni al lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore non sia stato ancora assunto.
A questo punto sorge spontanea una domanda.
La visita medica preassuntiva è obbligatoria?
La risposta è NO.
La visita medica preventiva in fase preassuntiva è facoltativa e la sua richiesta al medico competente è a totale discrezione del datore di lavoro, mentre la visita preventiva è obbligatoria.
In altre parole la visita preventiva è sempre obbligatoria per il datore di lavoro che però può scegliere se farla eseguire prima o contestualmente all’assunzione del potenziale lavoratore.
Il datore di lavoro ha così l’opportunità di assumere solo il lavoratore ritenuto idoneo dal medico del lavoro, mentre prima era costretto, a fronte di un giudizio di inidoneità, a destinarlo ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute o, se questo non fosse stato possibile, a risolvere il suo contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, oppure a licenziarlo per giustificato motivo oggettivo di natura soggettiva.
Si precisa inoltre che, le visite mediche preventive di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovranno essere esclusivamente legate ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria o per la quale questa è stata chiesta dal lavoratore. La visita preassuntiva non potrà, comunque, essere effettuata, come, del resto, tutte le visite mediche di cui all’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente .
Che differenza c’è tra la visita medica preventiva e la visita medica preventiva in fase preassuntiva?
Infatti, l’art. 41 del D.Lgs 81/2008 precisa che la sorveglianza sanitaria consta di diversi tipi di visite, tra cui la visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, e la visita preventiva in fase preassuntiva.Le due visite, preventiva e preventiva in fase preassuntiva sono identiche ed hanno la stessa finalità: l’unica differenza è il momento del rapporto di lavoro in cui vengono eseguite dal medico competente.
Nel primo caso l’accertamento riguarda un lavoratore già assunto dal Datore di lavoro, nel secondo caso riguarda un lavoratore prima dell’inizio del rapporto di lavoro cioè dell’assunzione.
Altra domanda alla quale è doveroso dare una risposta chiara è la seguente:
E’ ammesso il ricorso all’organo di vigilanza sul giudizio di inidoneità del medico competente in fase preassuntiva?
Si certamente è ammesso il ricorso all’organo di vigilanza di competenza territoriale, entro 30 giorni dalla comunicazione della copia del giudizio medesimo.
Visita preassuntiva per verifica condizioni alcol dipendenza e assunzione sostanza psicotrope
Con la modifica dell’art. 41, comma 4, si rammenta che anche le visite mediche preventive in fase preassuntiva, così come quelle di tipo preventivo, periodico e per cambio di mansione o di rientro dopo 60 o più giorni per motivi di salute, “sono, altresì, finalizzate alla verifica dell’assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti”.
Scritto da Paolo Calderone
Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.
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