Sicurezza sul lavoro
DVR Rumore
Valutazione del rischio rumore nel DVR: livelli di esposizione, misurazioni fonometriche e dispositivi di protezione.
Il rumore è tra gli agenti fisici che il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII) individua come rischio da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi, quando i lavoratori operano in ambienti o con macchinari rumorosi.

Come per gli altri agenti fisici, l’esito della valutazione entra nel DVR, insieme alle misure di prevenzione decise di conseguenza.
Come si valuta il rischio rumore
La valutazione deve essere svolta da professionisti esperti, tramite analisi fonometriche eseguite sia negli ambienti di lavoro sia sui singoli macchinari, per individuare i picchi di esposizione. Una volta raccolti i dati, si individuano le misure di prevenzione e protezione più adatte a salvaguardare l’udito dei lavoratori — dall’adozione di dispositivi di protezione individuale (cuffie, inserti auricolari) a interventi tecnici sui macchinari o organizzativi sui turni.
Perché è importante
L’esposizione prolungata al rumore può causare ipoacusia e sordità professionale, tra le patologie professionali più diffuse. Il monitoraggio periodico e l’audiometria in sede di sorveglianza sanitaria permettono di intervenire prima che il danno diventi permanente.
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Cos’è il rumore?
Il rumore è un fenomeno acustico, solitamente irregolare, definito come sgradevole, perchè può provocare fastidio o addirittura dolore per il soggetto sottoposto.
L’orecchio umano percepisce suoni a partire dai 5 – 10 dB(A) e con frequenze comprese tra 16 e 16000 Hz. I suoni considerati accettabili per l’orecchio umano sono quelli che non superano gli 80 db (una normale conversazione tra due persone è compresa tra i 60 e i 70 db).
Documento Valutazione Rischio Rumore, normativa di riferimento
Il D.Lgs. 81/08 nell’articolo 190 stabilisce che il datore di lavoro verifichi che nella sua azienda siano presenti le misure di prevenzione e di protezione per tutelare i lavoratori contro le malattie o gli infortuni dovuti alla presenza di rumore negli ambienti di lavoro oltre il limite consentito.
L’obbligo di valutazione di tale rischio rumore è a carico del datore di lavoro in relazione ai rischi o ai danni che può causare il rumore ed estende la valutazione anche ai macchinari e alle strumentazioni meno rumorose. Lo stesso deve, inoltre, attestare di aver fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione per l’udito e di aver analizzato le possibili conseguenze dovute all’esposizione degli stessi a rumore.
Per la redazione del DVR rumore è necessario prendere in considerazione:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
d) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione
Se al termine della valutazione del rumore i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro deve:
-
elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
-
distribuire ai lavoratori ed assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito
-
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria
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Scritto da Paolo Calderone
Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.
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