Sicurezza sul lavoro

RLS e RLST — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Territoriale (RLST): nomina, formazione e diritti.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona che i dipendenti eleggono o designano per rappresentarli su tutto ciò che riguarda salute e sicurezza sul lavoro — lo prevede il D.Lgs. 81/08, art. 2 comma 1 lettera i). È eletto dai lavoratori stessi, non nominato dal datore di lavoro, ed è obbligatorio in ogni azienda o unità produttiva, anche con un solo dipendente.

Quando in azienda non c’è nessuno che vuole o può ricoprire il ruolo, subentra una figura molto simile ma esterna: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), introdotto dall’art. 48 dello stesso decreto — ha gli stessi compiti dell’RLS, ma opera su più aziende del territorio o del comparto produttivo che non hanno eletto un proprio rappresentante interno. Ne parliamo in dettaglio più sotto.

Quanti rappresentanti nominare

Il numero di RLS dipende dalla dimensione dell’azienda:

  • fino a 200 lavoratori: 1 RLS;
  • da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS;
  • oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS, e le aziende più numerose possono nominarne anche di più.

Chi designa l’RLS e come si elegge

L’RLS è sempre eletto dai lavoratori, mai nominato dal datore di lavoro — che ha solo l’obbligo di comunicarne il nominativo all’INAIL. Le modalità cambiano in base alla dimensione dell’azienda:

  • azienda con un solo dipendente: il lavoratore può accettare il ruolo o rifiutarlo — in quel caso subentra l’RLST;
  • fino a 15 lavoratori: l’RLS è eletto direttamente dai dipendenti al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. I lavoratori formano una commissione elettorale di almeno due persone (segretario e scrutatore), la votazione avviene in un giorno solo a scrutinio segreto e vince chi prende più voti;
  • oltre 15 lavoratori: l’RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (Rappresentanza Sindacale Aziendale o Unitaria) — in loro assenza, torna la modalità elettiva diretta.

Possono votare tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto; possono essere eletti tutti tranne chi è in prova. Il mandato dura tre anni, rinnovabile.

La nomina è sempre obbligatoria?

No. Non è prevista per:

  • i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile;
  • i coltivatori diretti del fondo;
  • i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
  • gli artigiani;
  • i piccoli commercianti.

Cosa rischia il datore di lavoro se non nomina l’RLS

Nulla, direttamente: non esistono sanzioni per il solo fatto che in azienda non ci sia un RLS, perché l’elezione è un diritto dei lavoratori, non un obbligo del datore. Le sanzioni scattano invece se il datore di lavoro non rispetta le sue tre procedure:

  • non aver richiesto per iscritto ai lavoratori il nominativo del rappresentante: sanzione amministrativa da 50 a 300 euro;
  • non aver comunicato il nominativo all’INAIL: sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, distinta dalla precedente;
  • non aver formato il rappresentante una volta eletto: qui la sanzione è più pesante, arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Comunicazione RLS all’INAIL

Dal 12 luglio 2018 la comunicazione si fa solo online, tramite il servizio Dichiarazione RLS dell’INAIL:

  • accedi all’area servizi clienti sul sito dell’INAIL;
  • entra in Punto Cliente e seleziona Dichiarazione RLS;
  • clicca su “Pratica”, poi su “Dichiarazione RLS”;
  • seleziona l’Unità Produttiva dove inserire il RLS;
  • clicca su “Inserisci Rappresentante” e inserisci il suo codice fiscale, poi “Carica rappresentante”;
  • inserisci cognome, nome e data della nomina, poi “Inserisci rappresentante”;
  • invia la comunicazione con “Inoltra” e stampa la ricevuta.

Il termine è il 31 marzo di ogni anno, per la situazione presente in azienda al 31 dicembre precedente. Non va ripetuta ogni anno se nulla è cambiato: la comunicazione serve solo in caso di variazioni al nominativo.

Compiti e responsabilità del RLS

Secondo l’art. 50 del D.Lgs. 81/08, il RLS:

  • accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni, nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso (salvo infortunio grave);
  • è consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione e sulla verifica delle misure di prevenzione;
  • è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti a prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione e sul medico competente;
  • partecipa all’organizzazione della formazione prevista dall’art. 37;
  • riceve la documentazione aziendale su rischi e misure di prevenzione, comprese le informazioni su sostanze pericolose, macchine, impianti, infortuni e malattie professionali;
  • ottiene una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista dall’art. 37;
  • promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori;
  • formula osservazioni durante le visite e le verifiche delle autorità competenti, e può fare ricorso a queste ultime (ASL, Direzione provinciale del lavoro, Autorità Giudiziaria) se ritiene inadeguate le misure adottate;
  • partecipa alla riunione periodica prevista dall’art. 35;
  • è tenuto al segreto industriale sulle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.

Consultazione e obblighi del datore di lavoro verso l’RLS

Lo stesso art. 50 impone al datore di lavoro di consultare l’RLS in momenti precisi: durante la valutazione dei rischi e l’identificazione delle misure di prevenzione, durante la nomina di RSPP, ASPP, addetti al primo soccorso, addetti antincendio e addetti alle emergenze, e sull’organizzazione della formazione.

Il datore di lavoro deve inoltre:

  • dare all’RLS accesso completo a informazioni e documentazione sulla sicurezza in azienda;
  • fornirgli le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • garantirgli una formazione adeguata;
  • garantire che il suo incarico di RLS non gli faccia perdere retribuzione né comprometta il suo lavoro principale.

Accesso alla documentazione aziendale

Per esercitare le sue funzioni di controllo, l’RLS ha diritto di accedere a:

  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • nomina del medico competente;
  • designazione del RSPP e degli addetti alle emergenze;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  • verbale della riunione periodica di prevenzione;
  • denunce di infortunio e malattia professionale, registro degli infortuni;
  • registri e verbali di informazione e formazione;
  • verbale di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro;
  • registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, dove presenti;
  • schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi, dove presenti;
  • contratti di subappalto, appalto e somministrazione, per la parte sui costi della sicurezza.

RLS e RSPP possono coincidere?

No. Le due figure non possono essere la stessa persona: unirle significherebbe far coincidere chi controlla con chi è controllato, vanificando il senso stesso del ruolo dell’RLS.

L’RLS può essere esterno all’azienda?

Il lavoratore può rifiutarsi di ricoprire il ruolo. Se in azienda non si trova nessuno disponibile, i compiti passano al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): è il datore di lavoro a doverne fare richiesta all’Organismo Paritetico di riferimento.

La formazione del RLS

Il corso base dura 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle misure di prevenzione adottate. Modalità, durata esatta e contenuti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08); i temi obbligatori sono:

  • tecniche di individuazione e contenimento dei rischi;
  • i rischi specifici dell’ambiente di lavoro;
  • principi giuridici comunitari e nazionali, normativa vigente, soggetti coinvolti e relativi obblighi;
  • la rappresentanza dei lavoratori e le sue mansioni;
  • tecniche di comunicazione con i lavoratori.

Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 la formazione base non può svolgersi in e-learning, salvo che la contrattazione collettiva applicata in azienda la preveda espressamente — in quel caso il datore di lavoro deve prima verificarlo e poi sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Il corso di formazione per RLS lo organizziamo regolarmente.

Aggiornamento annuale

La durata minima è:

  • 4 ore l’anno per le imprese da 15 a 50 lavoratori;
  • 8 ore l’anno per le imprese oltre i 50 lavoratori;
  • per le imprese sotto i 15 lavoratori non è obbligatorio, ma resta consigliato — i rischi cambiano ed evolvono comunque.

Anche l’aggiornamento, come la formazione base, non può svolgersi in e-learning.

RLST: la figura territoriale

Il RLST esercita le stesse competenze del RLS, con le stesse modalità, ma per conto di tutte le imprese o unità produttive del territorio o del comparto di competenza che non hanno un proprio rappresentante interno. Non ci sono differenze di compiti fra le due figure — cambia solo la modalità di individuazione: per il RLST avviene tramite un organismo paritetico, o tramite il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l’INAIL (art. 52 e art. 48 comma 6, D.Lgs. 81/08), che comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo scelto.

L’incarico di RLST è incompatibile con altri ruoli della sicurezza: non può ad esempio coincidere con l’RSPP, perché servono due figure distinte che si assumano responsabilità separate. Anche il RLST è tenuto al segreto industriale sulle informazioni del documento di valutazione dei rischi e sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza. Il mandato dura tre anni, rinnovabili.

Il corso di formazione per RLST dura 64 ore, il doppio di quello per RLS, con un aggiornamento annuale di 8 ore. Modalità, durata e contenuti esatti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Global Medical Service eroga corsi di formazione per RLST a Milano.

RLSP: il rappresentante di sito produttivo

In base all’art. 49 del Testo Unico, il RLSP riguarda quelle realtà dove più aziende o cantieri operano nello stesso contesto produttivo. Per sito produttivo si intendono:

  • i porti di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale o marittima;
  • i centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
  • gli impianti siderurgici;
  • i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (la somma delle giornate lavorative previste per tutte le opere, lavoratori autonomi compresi);
  • i contesti produttivi con problematiche complesse di interferenza fra le lavorazioni e un numero medio di addetti operanti nell’area superiore a 500.

Nei siti produttivi il RLSP viene nominato fra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti nelle aziende che operano nel sito.

Per l’elenco completo dei compiti (art. 50) e i casi in cui il RLSP viene individuato, vedi RLSSP: significato e funzione.

Conclusioni

La nomina del RLS dà voce alle esigenze dei lavoratori e li coinvolge direttamente nella designazione di un’altra figura chiave, il RSPP, oltre che nelle misure di prevenzione dell’azienda. La sua parte, per il datore di lavoro, si esaurisce con la comunicazione del nominativo e con una formazione fatta bene: il resto è responsabilità dei lavoratori.

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