Sicurezza sul lavoro
Cosa serve alla mia azienda per essere in regola
Le pagine che spiegano il DVR, l’RSPP o la sorveglianza sanitaria partono tutte dall’adempimento. Questa parte dall’altra parte: dall’azienda. Se hai dipendenti e vuoi sapere che cosa devi avere — e che cosa cambia se sei in dieci o in cinquanta, in officina o in ufficio — qui trovi il quadro completo, con i rimandi alle pagine che entrano nel dettaglio.
I cinque obblighi che riguardano ogni azienda con dipendenti
Il D.Lgs. 81/2008 costruisce la sicurezza sul lavoro attorno a cinque adempimenti. Non sono alternativi e non sono graduali: dal primo dipendente valgono tutti, e cambia semmai come si assolvono.
1. Il Documento di Valutazione dei Rischi
È il primo, e da esso dipendono tutti gli altri: l’articolo 28 chiede di valutare tutti i rischi presenti in azienda, e l’articolo 17 mette questo obbligo fra quelli non delegabili del datore di lavoro. Il DVR non è un modulo da compilare: nasce da un sopralluogo e descrive quella specifica azienda, con le misure già in atto e quelle da adottare. Vedi il DVR e i sopralluoghi in azienda.
2. Il medico competente
Va nominato quando la valutazione dei rischi rende necessaria la sorveglianza sanitaria (articoli 18 e 41). È il medico che definisce il protocollo sanitario — quali visite e quali esami, in base ai rischi di quella azienda — ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione. Vedi la sorveglianza sanitaria e il medico competente.
3. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
La designazione del RSPP è l’altro obbligo che l’articolo 17 dichiara non delegabile. Il ruolo può essere ricoperto da un consulente esterno, da un dipendente formato, oppure dal datore di lavoro stesso — quest’ultima possibilità però solo entro i limiti dimensionali e di settore fissati dall’articolo 34 e dal relativo allegato, e previo corso specifico. Vedi il RSPP esterno.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L’RLS non lo nomina il datore di lavoro: lo eleggono o lo designano i lavoratori. Qui la dimensione conta davvero: nelle aziende fino a 15 lavoratori l’articolo 47 prevede che sia eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale; sopra quella soglia l’elezione avviene nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In entrambi i casi serve la formazione dedicata.
5. La formazione
L’articolo 37 obbliga il datore di lavoro a garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, con durate e aggiornamenti fissati dagli Accordi Stato-Regioni. Accanto alla formazione generale e specifica vanno designati e formati gli addetti alle emergenze: antincendio e primo soccorso. Il quadro completo, con durate e sanzioni, è nella tabella dei corsi obbligatori.
Che cosa cambia con il numero di dipendenti
Gli obblighi non spariscono al diminuire delle dimensioni: cambia il modo di assolverli. Le due soglie che si incontrano più spesso riguardano chi può fare l’RSPP — il datore di lavoro può assumere l’incarico solo entro i limiti dell’articolo 34 — e come si arriva all’RLS, con la soglia dei quindici lavoratori. È anche il motivo per cui una micro-impresa non è esentata da nulla: ha semplicemente strade diverse per arrivare allo stesso risultato.
Attenzione a un equivoco frequente: l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende più piccole non esiste più. Il DVR va redatto e datato, qualunque sia la dimensione.
Che cosa cambia con il settore
Il settore non aggiunge obblighi diversi: cambia il contenuto di quelli che ci sono già. In edilizia e nell’industria la valutazione dei rischi affronta lavori in quota, macchine, rumore e agenti chimici, e la formazione si allunga; nella ristorazione entrano il rischio biologico e l’HACCP; negli uffici pesano videoterminali, microclima e stress lavoro-correlato; nei trasporti la guida e la movimentazione. È la sezione dedicata ai settori a entrare nel merito di ciascuno.
Da dove cominciare, in pratica
L’ordine non è indifferente, perché ogni passo dipende dal precedente: prima il sopralluogo, che raccoglie com’è fatta e come lavora l’azienda; poi il DVR, che da quei dati ricava rischi e misure; e solo allora si sa quali corsi servono a chi, se e con quale protocollo serve la sorveglianza sanitaria, quali dispositivi e quali procedure di emergenza. Partire dai corsi senza avere il DVR significa comprare formazione a caso.
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