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SCIA: cos’è e come va presentata?

La SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio di un’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale) è una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà che attesta il rispetto di requisiti e di prescrizioni di norme.

Questa deve essere presentata all’inizio dell’attività, ma anche alla modifica, sospensione, ripresa o cessazione della stessa.

Di seguito vengono elencate le principali attività produttive soggette a presentazione della SCIA:

  • commercio al dettaglio in sede fissa;
  • commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
  • attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, etc.)
  • attività di agriturismo;
  • commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
  • attività di deposito;
  • attività di trasporto di prodotti alimentari;
  • commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
  • commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
  • apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
  • attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
  • attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
  • somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
  • variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
  • somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
  • sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
  • modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  • stabilimenti industriali;
  • modifica dei locali o degli impianti;
  • attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
  • modifica degli aspetti merceologici;
  • modifica del ciclo produttivo

In base alle nuove regole stabilite dal DPR 160/10, la modulistica e i relativi allegati che compongono la SCIA devono essere presentati solamente in modalità telematica. Una volta presentata correttamente la SCIA si riceve la ricevuta di avvenuto deposito emessa dal SUAP, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modificarla. La documentazione da allegare per la presentazione della SCIA varia da comune a comune e al tipo di attività da intraprendere.

Per esercitare attività commerciale nel settore alimentare, è necessario presentare, insieme alla SCIA, anche la Notifica sanitaria alla ASL competente per territorio, sempre attraverso il servizio del SUAP.

È importante ricordare che i locali oggetto della richiesta della SCIA devono innanzitutto rispettare i requisiti edilizi stabiliti dalle norme, quindi i locali devono essere in possesso dell’agibilità con destinazione d’uso per gli usi richiesti.

Ogni pubblica amministrazione che riceve la documentazione di una SCIA, deve accertare entro 60 giorni dal ricevimento il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati. In caso negativo, dovrà adottare i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, dove necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Milano.


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