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PiMUS - Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi

 

Che cosa significa Pi.M.U.S.

Il documento PiMUS, acronimo di Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi, è un documento operativo e obbligatorio, redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (vedi Capo II, Titolo IV), in tutti i cantieri in cui vene allestito il ponteggio.

Esso rappresenta il manuale delle istruzioni che devono essere eseguite dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio del ponteggio.

 

Pimus

 

Il Pi.M.U.S. deve garantire la sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere oppure, ad esempio, degli abitanti di uno stabile in restaurazione, che, pur non essendo addetti al montaggio/smontaggio del ponteggio stesso, potrebbero trovarsi coinvolti passivamente in queste operazioni.

Il PiMUS deve essere redatto quando si utilizzano ponteggi metallici fissi, altre opere provvisionali realizzate con elementi di ponteggi metallici fissi o ponteggi realizzati con elementi in legno.

Per ogni ponteggio deve essere redatto un PiMUS specifico: se nel cantiere sono presenti più ponteggi saranno redatti più PiMUS.

Pertanto il PiMUS rappresenta un riferimento costante per il personale addetto al montaggio, trasformazione e o smontaggio dei ponteggi. Esso contiene tutte le indicazioni di sicurezza che devono essere rispettate quando si utilizzano ponteggi in edifici in fase di ristrutturazione e costruzione.

 

Chi deve redigere il PiMUS

Il Testo Unico (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) stabilisce che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), tale persona competente può essere:

  • il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
  • il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
  • il preposto con sufficiente esperienza
  • l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso

Nello specifico l’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:

"nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista."

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi anche la necessità di assicurare che i ponteggi “siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste” (come indicato all'articolo 136, comma 6 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

Quando va redatto il PiMUS?

Il PiMUS è un documento specifico per ogni cantiere, esso deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, e deve essere redatto prima dell'inizio delle attività ogni volta che in esso viene allestito:

  1. un ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, tubi e giunti e multidirezionali, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità del progetto;
  2. un impalcato o un'opera provvisionale realizzata con elementi di ponteggio metallico fisso;
  3. un ponteggio realizzato con elementi in legno.

Nello specifico, l’articolo 136 del D.Lgs. 81/08 prevede che per i lavori in quota, il datore di lavoro debba provvede a redigere un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio tramite una persona competente.

Chi deve firmare il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio?

La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona a cui spetta firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente”.

Non sono quindi previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS. Tuttavia, per "persona competente" si ritiene di poter intendere:

  • un datore di lavoro che ha già maturato esperienze;
  • un tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio;
  • un preposto con sufficiente esperienza;
  • l’RSPP, ovvero il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso.
  • Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Esso, inoltre, deve essere accompagnato dal libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio stesso. In alcuni casi le attività di un cantiere possono necessitare anche di un progetto.

Quando è necessario il progetto?

Nel caso in cui i ponteggi presenti vengano integrati con pezzi speciali o montati in modo difforme dal libretto ministeriale oppure superino i 20 metri di altezza, diventa necessario anche il progetto strutturale del ponteggio con firma da parte di Architetto o un Ingegnere abilitato alla professione.

Quali sono i contenuti minimi del PiMUS?

La struttura del PiMUS è definita dal D.Lgs. 81/08 nei commi 131-138 e i suoi contenuti minimi sono descritti e regolamentati nell'allegato XXII. Essi sono:

  • Dati identificativi del luogo di lavoro;
  • Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio;
  • Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • Identificazione del ponteggio;
  • Disegno esecutivo del ponteggio;
  • Progetto del ponteggio, quando previsto;
  • Indicazioni generali per le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio, ovvero il piano di applicazione generalizzata;
  • Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, con descrizione delle regole specifiche da applicare durante le suddette operazioni anche con l’ausilio di elaborati esplicativi, contenenti le corrette istruzioni, e di elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • Descrizione delle regole puntuali da applicare durante l’uso del ponteggio;
  • Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

Quando non occorre redigere il PiMUS?

Non è necessaria la redezione del PiMUS per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da un’impresa e alle attività del cantiere partecipino anche lavoratori autonomi, il PiMUS dovrà essere redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario e gli altri lavoratori lo sottoscriveranno per accettazione.

Il PiMUS e le attività di verifica necessarie

Sulla base di quanto riportata l'allegato XIX, un ponteggio deve essere soggetto ad una costante attività di verifica, declinata su più livelli:

  • verifiche di primo impianto, ovvero verifiche preventive, da effettuarsi prima della realizzazione del ponteggio;
  • verifiche durante l’uso;
  • verifiche eccezionali, da effettuare dopo una prolungata interruzione dei lavori e/o violente perturbazioni atmosferiche.

I risultati dei controlli devono essere registrati e conservati in cantiere a disposizione degli organi di controllo e del CSE

Il PiMUS e il piano di applicazione generalizzata: cosa comprende?

Il piano di applicazione generalizzata, ovvero tutte le indicazioni generali per le operazioni di montaggio e o trasformazione e o smontaggio del ponteggio, è uno dei contenuti minimi del PiMUS.

In esso devono essere specificate:

  • La planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio;
  • Le modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
  • Le modalità di tracciamento del ponteggio, l'impostazione della prima campata, il controllo della verticalità, il livello del primo impalcato, la distanza tra il ponteggio (filo impalcato di servizio) e l'opera servita, ecc.;
  • La descrizione dei DPI utilizzati nelle attività e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato e ai relativi punti di ancoraggio;
  • La descrizione delle attrezzature impiegate nelle attività e loro modalità di installazione e uso;
  • Le misure di sicurezza da adottare in caso di linee elettriche aeree nude in tensione, presenti nelle vicinanze del ponteggio;
  • Tipologia e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
  • Le misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) che possano compromettere la sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
  • Le misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.

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Programma Didattico del corso su Slides:

MODULO 1
  • Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni.
  • Accordi Stato Regioni:formazione lavoratori, Dat.Lav.-Rspp, macchine complesse e requisiti formatori.
  • Titolo IV del D.Lgs 81/08 e lavori in quota.
MODULO 2 
  • I Ponteggi
  • Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.)
  • Tecniche di montaggio 
MODULO 3 
  • Verifiche di sicurezza e Ancoraggi. 
MODULO 4
  • Il sistema di arresto caduta e D.P.I. anticaduta.
  • La stabilità strutturale dei ponteggi.