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La sicurezza nei luoghi di lavoro: il pacchetto igiene

Requisiti del "pacchetto igiene"

Il D.Lgs 81/08 e le norme contenute nel cosiddetto “pacchetto igiene” riguardante il settore alimentare fissano precisi requisiti per i luoghi di lavoro.

L’inottemperanza di tali norme comportano dei rischi per la salute dei lavoratori, ad esempio i rischi derivanti da carenze di igiene, da scarsa aerazione dei luoghi di lavoro, da tipi di infortunio come inciampo, scivolamento, caduta, urti, etc.

Pavimenti e pareti

Per quanto riguarda i pavimenti nei luoghi di lavoro, questi devono:

  • Essere privi di buche, sporgenze pericolose, cavità e piani inclinati pericolosi;
  • Devono avere una superficie unita e impermeabile con una pendenza tale da fare evacuare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico soprattutto nei locali dove si versano sul pavimento sostanze degradabili o liquide;

Per quanto riguarda invece le pareti presenti nei luoghi di lavoro, le norme prevedono che esse siano:

  • Essere traslucide e in caso di vetrate posizionate vicine ai posti di lavoro o alle vie di circolazione, devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza e non devono venire a contatto con i lavoratori nemmeno se si dovesse verificare la rottura con proiezione di schegge;
  • Le pareti trasparenti, in particolar modo quelle vetrate presenti nei luoghi di lavoro, devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza.

I servizi igienici

Il D.Lgs 81/08 cita anche i requisiti dei servizi igienici nei luoghi di lavoro:

  • I WC devono essere separati per sesso quando gli addetti sono superiori a 10;
  • Le docce sono previste per le lavorazioni che comportano il rischio di sporcarsi o di essere contaminati da sostanze pericolose e devono essere almeno 1 ogni 10 addetti;
  • Gli spogliatoi sono previsti per le attività che necessitano di un particolare abbigliamento non usato normalmente adottato dai lavoratori.

Altri aspetti importanti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono l’illuminazione e l’areazione

L'illuminazione

Riguardo all’illuminazione, i requisiti sono contenuti nel punto 1.10 dell’Allegato IV del D.Lgs 81/08:

  • “I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei. In ogni caso, tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.” (Punto 1.10.1, Allegato IV, D.Lgs 81/08)
  • “Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.” (Punto 1.10.2, Allegato IV, D.Lgs 81/08)
  • “I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.” (Punto 1.10.3, Allegato IV, D.Lgs 81/08)

L'areazione

Riguardo all’areazione infine, ecco i requisiti relativi sia all’areazione naturale e artificiale nei luoghi di lavoro:

  • Areazione naturale: è necessario garantire la presenza di finestre apribili in funzione della superficie di lavoro. Ove possibile le finestre dovrebbero essere posizionate su due lati opposti dell’edificio. Le finestre, i lucernari e i sistemi di aerazione devono inoltre essere facilmente accessibili ai lavoratori per la loro apertura e/o regolamentazione e non devono rappresentare un pericolo per i lavoratori;
  • Areazione artificiale: tutte le macchine o lavorazioni che possono provocare polveri, fumi o vapori, devono essere provviste di aspirazioni forzate dotate di eventuale sistema di abbattimento.


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