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Caratteristiche della cartella sanitaria di rischio

Il contenuto minimo della cartella sanitaria e di rischio, per l’azienda e per il lavoratore, è stabilito per legge secondo il D.Lgs 81/08.

Contenuto minimo della cartella sanitaria:

  • Secondo l’Art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs 81/08, il Medico Competente dell’azienda crea, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria all’interno dell’azienda; tale cartella è protetta dal segreto professionale e viene conservata presso il luogo di concordato con il Datore di Lavoro al momento della nomina del Medico Competente. (In caso di omissione di tale obbligo è previsto l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per il Medico Competente).
  • Secondo l’Art. 41, comma 5 del D.Lgs 81/08, gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio del singolo lavoratore rispettando i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e deve essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato. (In caso di omissione di tale obbligo è prevista la sanzione pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro per il Medico Competente).

Se la cartella sanitaria e di rischio è informatizzata, deve rispettare quanto previsto dall’Art. 53 del D.Lgs 81/08 e quindi l’azienda deve verificare e garantire che il Medico Competente adempia a quanto riportato di seguito:

  • È consentito l’utilizzo di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08.
  • Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione sanitaria devono assicurare che l’accesso a tali funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti abilitati dal datore di lavoro. Tali modalità devono inoltre garantire che la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili e devono assicurare che sia possibile riprodurre su supporti cartacei le informazioni contenute nei supporti di memoria delle cartelle sanitarie e di rischio di ogni singolo lavoratore.

Conservazione della documentazione sanitaria:

La cartella sanitaria e di rischio cartacea può essere conservata in azienda con tutela del segreto professionale. Il Medico Competente deve quindi consegnare mediante buste sigillate tutti i risultati della sorveglianza sanitaria. L’importante è che venga stabilito all’atto della nomina del Medico Competente il luogo di conservazione della documentazione sanitaria.

Il contenuto della cartella sanitaria e di rischio:

La Cartella Sanitaria e di Rischio deve contenere almeno il contenuto minimo previsto dall’Allegato 3A del D.Lgs 81/08:

  • Anagrafica del Lavoratore: Cognome,Nome, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita, Domicilio, Nazionalità e Codice Fiscale.
  • Dati relativi all’Azienda: Ragione Sociale, sede di lavoro, attività svolta
  • Reparto e mansione specifica di destinazione
  • Fattori di rischio
  • Anamnesi lavorativa, familiare e fisiologica
  • Anamnesi patologica remota e prossima
  • Piano sanitario
  • Esame obiettivo
  • Accertamenti integrativi con i relativi risultati
  • Eventuali provvedimenti del Medico Competente
  • Giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Scadenza visita medica
  • Firma del Medico Competente alla data del giudizio di idoneità
  • Visita medica successiva

La cartella sanitaria e il Lavoratore:

Il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento.

Secondo l’Art. 25, comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/08, il Medico Competente ha l’obbligo di informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e gli rilascia copia della documentazione sanitaria se richiesta. (In caso di mancato rilascio è prevista una sanzione pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro per il Medico Competente).

Secondo il medesimo articolo, il Medico Competente deve consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda. Il Medico Competente deve anche fornire al Lavoratore le informazioni necessarie relative alla conservazione della stessa. (In caso di mancata consegna della cartella è previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per il Medico Competente).

La cessazione dell’incarico di Medico Competente:

Quando il Medico Competente cessa l’incarico per l’azienda da lui sorvegliata, deve consegnare tutta la documentazione sanitaria al datore di lavoro.

Secondo l’Art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/08 infatti, il Medico Competente, alla cessazione dell’incarico, ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto e nella salvaguardia del segreto professionale. (In caso di mancata consegna della documentazione sanitaria è previsto l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro per il Medico Competente.)


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