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Assenza al corso sulla sicurezza? Licenziato!

Il Testo Unico prevede che ogni lavoratore abbia l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (Art.20 commi 1 e 2 lett.H del D.Lgs 81/08).

L’obbligo del lavoratore di partecipare ai corsi di Formazione ha natura sia legale che contrattuale; qualora quindi il lavoratore non rispettasse tale obbligo violerebbe sia la normativa penale sia il contratto di lavoro che lui stesso ha sottoscritto.

La normativa D.Lgs 81/08 oltre a stabilire che i lavoratori hanno l’obbligo di effettuare i corsi di formazione sulla sicurezza stabilisce anche quali siano le modalità e la durata della formazione, ovvero:

La formazione dei lavoratori secondo l’Art. 36/37 del D.Lgs 81/08 è importante perché permette ai lavoratori di acquisire le informazioni principali necessarie per evitare di incorrere nei danni derivanti dai rischi presenti in azienda e, di conseguenza, porta alla diminuzione degli infortuni.

Inoltre, un lavoratore formato adeguatamente diventa una risorsa molto più produttiva, capace di fornire una prestazione lavorativa migliore, soddisfacente per la risorsa stessa e per il cliente che la richiede.

E’ possibile che un lavoratore venga licenziato per non aver preso parte, più volte, al corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza?

Ebbene si!

La Corte di Cassazione ha infatti approvato il licenziamento di un lavoratore per “assenza al corso sulla sicurezza”.

A testimonianza di quanto detto in precedenza una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138), con la quale la Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato da una Società “a seguito di lettera di addebito con cui era stata contestata una assenza ingiustificata in data …, per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa”.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la mancata partecipazione del lavoratore al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dall’azienda abbia rappresentato “una grave violazione da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli Artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.

Questa sentenza è volta sia ai Datori di Lavoro che ai lavoratori che, considerati destinatari di specifiche tutele in materia formativa, hanno l’obbligo di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” anche partecipando “ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (Art.20 c. 2 Lett.a) e h) D.Lgs 81/08) D.Lgs 81/08.

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