Medicina del lavoro

Articolo 41 D.Lgs 81/08: la sorveglianza sanitaria, comma per comma

L’articolo 41 del D.Lgs 81/2008 è la norma che obbliga il datore di lavoro alla sorveglianza sanitaria: stabilisce quando serve, quali visite comprende, chi le paga e che giudizio può dare il medico competente. Si attiva ogni volta che la valutazione dei rischi individua un rischio per la salute, ed è a cura e spese dell’azienda, mai del lavoratore.

Questa pagina segue l’articolo comma per comma: ogni comma risponde in poche righe e rimanda alla pagina che quel passaggio lo tratta per esteso.

Quando scatta l’obbligo della sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva. A questi si aggiunge un secondo caso: quando è il lavoratore a chiederla, e il medico competente la ritiene correlata ai rischi del lavoro.

In pratica l’ordine è sempre lo stesso: prima si valuta il rischio, poi si nomina il medico, poi si visita. Non esiste sorveglianza sanitaria senza una valutazione dei rischi che la giustifichi.

Approfondisci: la sorveglianza sanitaria in azienda e chi è il medico competente e chi lo nomina.

Quali visite mediche prevede l’articolo 41?

Il comma 2 le elenca una per una:

Comma Visita Quando
a) Preventiva, anche in fase preassuntiva prima di adibire il lavoratore alla mansione
b) Periodica di norma una volta l’anno; il medico competente può cambiare la periodicità in base al rischio
c) Su richiesta del lavoratore se il medico la ritiene correlata ai rischi
d) Al cambio di mansione prima del nuovo incarico
e) Alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa
e-ter) Al rientro, dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi prima della ripresa del lavoro
e-quater) Alcol e sostanze, per verificare l’assenza di effetti nei casi previsti

Ogni visita ha una pagina dedicata: le visite mediche del lavoro, la visita preassuntiva, la visita al cambio mansione, la visita al rientro dopo malattia, la visita alla cessazione del rapporto e alcol e droghe: cosa dice la normativa.

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Chi paga le visite mediche?

Le visite del comma 2 sono a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio. Nessun costo può essere messo a carico del lavoratore, in nessuna forma.

Approfondisci: quanto costa la sorveglianza sanitaria in azienda.

Quali visite sono vietate?

Le visite mediche non possono in nessun caso essere effettuate per accertare stati di gravidanza, né negli altri casi vietati dalla normativa vigente. È un divieto, non una facoltà: vale anche se il lavoratore acconsente.

Che giudizio può dare il medico competente?

Quattro esiti possibili, e nessun altro:

  • idoneità alla mansione specifica;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il giudizio va espresso per iscritto, con copia al lavoratore e al datore di lavoro. In caso di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti di validità nel tempo.

Approfondisci: il giudizio di idoneità alla mansione.

Come si fa ricorso contro il giudizio?

Contro i giudizi del medico competente — comprese le visite preassuntive — è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Che cosa è cambiato nel 2025

Dal 12 gennaio 2025, con la legge 13 dicembre 2024 n. 203, l’articolo 41 è stato modificato su tre punti che il datore di lavoro tocca con mano:

  • la visita preassuntiva è competenza esclusiva del medico competente: non si può più chiedere al dipartimento di prevenzione della ASL;
  • gli esami non si ripetono inutilmente: il medico competente tiene conto degli accertamenti già effettuati e presenti nella cartella sanitaria e di rischio, per evitarne la ripetizione, quando lo ritiene compatibile con lo scopo della visita;
  • il ricorso contro il giudizio si presenta alla ASL territorialmente competente.

Cosa rischia il datore di lavoro che non la attiva

L’omessa sorveglianza sanitaria è una violazione penalmente sanzionata in capo al datore di lavoro. E c’è una conseguenza pratica che arriva prima della sanzione: il giudizio di idoneità è la condizione per adibire il lavoratore alla mansione, quindi senza quel giudizio il lavoratore non può essere impiegato in quella lavorazione.

La sorveglianza sanitaria con GMS

GMS è un centro di medicina del lavoro con ambulatori a Milano e nei comuni del sud-ovest milanese, e segue aziende di ogni dimensione: nomina del medico competente, protocollo sanitario costruito sui rischi reali dell’azienda, visite in ambulatorio o in sede, cartelle sanitarie e adempimenti annuali. Sono disponibili anche visite mediche specialistiche.

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Il testo di legge

Scarica l’articolo 41 del D.Lgs 81/08 in PDF — il testo completo della norma, senza registrazione.

Paolo Calderone

Articolo a cura di

Paolo Calderone

Con oltre 25 anni di esperienza nella gestione di servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, offro soluzioni di consulenza personalizzate alle aziende che vogliono tutelarsi contro le sanzioni previste dal vasto quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Potete contattarmi su LinkedIn per una consulenza personalizzata e per assicurarvi che la vostra azienda sia in linea con le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Investire in sicurezza sul lavoro non solo protegge la vostra azienda, ma anche i vostri dipendenti e la vostra reputazione.

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