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Le sei cose da sapere sulla formazione dei neoassunti

In questo articolo analizzeremo tutti gli obblighi normativi riguardanti la formazione dei neoassunti. Di seguito ti spieghiamo con chiarezza cosa devi sapere quando devi formare un dipendente neoassunto.

Quando è necessaria la formazione dei neoassunti?

In base all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la formazione dei neoassunti, secondo l’Art. 36/37 del D.Lgs 81/08 in ambito di Sicurezza sul lavoro, è uno degli obblighi fondamentali previsti dalla normativa vigente.

Entro quanto tempo il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare i propri dipendenti nell’ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro?

Il datore di lavoro deve formare i propri lavoratori entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa stabilisce che i percorsi formativi debbano essere effettuati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente. In caso di impossibilità ad adempiere a tale obbligo nei tempi previsti, il Datore di Lavoro può derogare l’obbligo successivamente all’assunzione. È importante specificare che i 60 giorni indicati nell’Accordo si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere il percorso formativo.

Tale obbligo di formazione dei lavoratori è regolato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al punto 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:

“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

Nell’articolo 37 del D.Lgs 81/08 è stato anche stabilito che la formazione dei lavoratori e dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare costi a carico dei lavoratori.

Che tipo di formazione devo far effettuare ai lavoratori?

L’articolo 37, comma 1 del D.Lgs 81/08 dichiara: “ Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

L’articolo 37, comma 3 del D.Lgs. 81/08 definisce la formazione sui rischi specifici:

“Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2”.

Quali sono le caratteristiche del percorso formativo?

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori dev’essere svolta nelle seguenti modalità:

  • FORMAZIONE GENERALE della durata di 4 ore, finalizzata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale formazione è erogabile sia in modalità frontale che in modalità e-learning;
  • FORMAZIONE SPECIFICA della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda del settore di attività corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto. Tale formazione è erogabile per la durata minima di 4 ore (RISCHIO BASSO) sia modalità frontale che in modalità e-learning, mentre per il RISCHIO MEDIO ed ALTO è erogabile solo in modalità frontale.

In quali occasioni il Datore di Lavoro deve formare i lavoratori?

La formazione dei lavoratori non si termina al momento dell’ingresso in azienda di un nuovo dipendente, ma è necessario prevedere un aggiornamento nei casi in cui il lavoratore sia assegnato a un nuovo incarico per il quale necessità di nuove informazioni. Inoltre la normativa richiede l’adeguamento della formazione quando vengano introdotte attrezzature di lavoro e tecnologie diverse dalle precedenti, nonché nel caso di utilizzo di sostanze nocive precedentemente non trattate.

La formazione dei lavoratori sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro deve essere impartita ai lavoratori in tali occasioni:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

Quali sono le sanzioni per inadempimento?

Nell’art. 55 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in caso di inadempienza nell’adeguata formazione dei lavoratori il Datore di Lavoro può incorrere nelle seguenti sanzioni: con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;”

Infine, l’art. 12 del D.Lgs. 81/08 assegna il ruolo di vigilanza all’Azienda Sanitaria Locale competente (ASL) e nei casi definiti dalla legge stessa, al Comando dei Vigili del Fuoco.


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