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Visita medica preventiva in fase di preassunzione

L’art. 41 del D.lgs. 81/08 che prevedeva la possibilità di effettuare le visite preventive tramite il medico competente, ne vietava espressamente lo svolgimento durante in fase di preassunzione.


Tale norma è stata abrogata dal DLgs.106/2009.

Con questo ultimo Decreto si afferma che il medico competente, durante la sua attività di sorveglianza sanitaria, può effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore e l’assenza di controindicazioni al lavoro, anche quando il lavoratore non sia ancora stato assunto.

visita preventiva in fase preassuntiva

Di seguito alcuni chiarimenti inerenti le visite preventive in fase di preassunzione:

La visita medica preventiva in fase preassuntiva è facoltativa, essa infatti, viene effettuata a discrezione del datore di lavoro, invece la visita preventiva è sempre obbligatoria.

La differenza è che la visita preventiva è sempre un obbligo per il Datore di lavoro, il quale, con la nuova normativa, può decidere se effettuarla prima o durante l’assunzione del potenziale lavoratore.

Effettuare la visita preventiva in fase preassuntiva, permette inoltre al datore di lavoro di assumere solo il personale idoneo. Non sarà costretto, non avendo ancora assunto nessun lavoratore, a destinarlo ad altra mansione che sia compatibile con il suo stato di salute nel caso di un giudizio di non idoneità o a risolvere il suo contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure a licenziarlo per giustificato motivo oggettivo di natura soggettiva.

E’ importante ricordare che la visita medica preventiva in fase preassuntiva, deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitariaNon può comunque essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (come ad esempio è stabilito nell’ipotesi di sieropositività, dall’art. 6 della legge n° 135/1990).

Anche attraverso giudizi di idoneità e/o non idoneità formulati dal medico competente in fase preassuntiva, è ammesso il ricorso all’organo di vigilanza competente per territorio entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.

La modifica dell’Art. 41, comma 4, afferma infine che anche le visite mediche preventive in fase di preassunzione, così come tutti gli altri tipi di visite mediche, “sono, altresì, finalizzate alla verifica dell’assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti”. Art. 41, comma 4.

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