Glossario
Giudizio di idoneità
I quattro esiti possibili di una visita medica del lavoro, e come si comunicano.
Il giudizio di idoneità è la valutazione scritta con cui il medico competente si pronuncia, al termine di una visita medica del lavoro, sulla capacità del lavoratore di svolgere la mansione specifica.
Quattro esiti possibili, e nessun altro
Lo stabilisce l’art. 41 del D.Lgs. 81/08: idoneità alla mansione specifica; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Il giudizio va sempre espresso per iscritto e consegnato al lavoratore e al datore di lavoro.
Cosa succede dopo
Se il giudizio non è di idoneità piena, il datore di lavoro deve adeguare la posizione del lavoratore — con prescrizioni, limitazioni o un cambio di mansione. Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni.
Un esempio pratico
Un lavoratore che rientra da un intervento alla spalla può ricevere un giudizio di idoneità con prescrizioni — niente movimentazione di carichi pesanti per alcuni mesi — invece di un’inidoneità totale: il giudizio è tarato sulla mansione specifica, non su una valutazione generica dello stato di salute.
A chi va comunicato
Il giudizio va consegnato per iscritto sia al lavoratore sia al datore di lavoro: quest’ultimo deve conservarlo e adeguare l’organizzazione del lavoro a quanto stabilito, senza poterlo ignorare o rimandare la decisione a un momento successivo.
Domande frequenti
Il giudizio di idoneità è definitivo?
No: è sempre impugnabile con ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione.
Deve essere scritto?
Sì, sempre: un giudizio verbale non ha valore.
GMS fornisce il medico competente e i giudizi di idoneità per le aziende di Milano e Melzo: l’art. 41 spiegato in pratica.
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