Glossario
Delega di funzioni
Come funziona la delega di funzioni in materia di sicurezza, e cosa non si può delegare.
La delega di funzioni è l’atto con cui il datore di lavoro individua un delegato che si occupi di specifici adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
I requisiti per una delega valida
Non basta un accordo verbale: la delega deve risultare da atto scritto con data certa, e il delegato deve possedere competenza ed esperienza adeguate alla natura delle funzioni delegate, avere l’autonomia di spesa necessaria e i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti — oltre ad accettarla per iscritto.
Cosa non si può mai delegare
L’art. 17 esclude due soli obblighi dalla delega: la valutazione di tutti i rischi (il DVR) e la designazione dell’RSPP. Tutto il resto è delegabile, ma la delega non solleva mai il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza.
Un esempio pratico
Un dirigente di stabilimento con potere di spesa autonomo per acquistare DPI e attrezzature, e con autorità reale sui lavoratori del reparto, può ricevere la delega per la sicurezza di quello stabilimento. Un responsabile amministrativo senza alcun potere organizzativo sul personale, invece, non soddisfa i requisiti anche se il datore di lavoro gliela affidasse comunque.
Domande frequenti
Un commercialista può ricevere la delega di funzioni?
Solo se possiede davvero i requisiti dell’art. 16 — competenza, autonomia di spesa, poteri organizzativi — che un consulente esterno di norma non ha.
La delega elimina la responsabilità del datore di lavoro?
No: resta sempre l’obbligo di vigilanza su come il delegato esercita le funzioni ricevute.
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