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Presidi antincendio e manutenzione: la normativa UNI 9994-1

Analizziamo come va affrontata la manutenzione dei presidi antincendio secondo quanto stabilito dalla normativa.

Qual è il significato di presidio antincendio

Il presidio è un posto avanzato che svolge funzione di controllo, vigilanza e difesa, mentre i presidi antincendio cosa sono?

Il presidio antincendio è l’insieme delle attrezzature ed i componenti di impianti adibiti alla sicurezza per la prevenzione e la lotta agli incendi.

Quali sono i principali presidi antincendio

Nella lotta contro il fuoco, tra i principali presidi antincendio l’estintore è lo strumento più comune (ed estremamente valido) grazie alla sua efficacia e semplicità d’uso. L'estintore è un presidio universale. Poche, ma qualificate ore di formazione, infatti, sono sufficienti per poterne sfruttare appieno le qualità. Tuttavia, ogni potenziale specifico non serve a nulla se, al momento del bisogno, l’estintore non funziona. Garantire la certezza di utilizzo diventa, quindi, la prima vera azione di prevenzione per un presidio antincendio.

La normativa sulla gestione dei presidu antincendio

La norma che ci guida nella gestione dei presidi antincendio è la UNI 9994-1 (aggiornata al 2013). Essa esprime nel dettaglio le azioni di manutenzione necessarie.

Obiettivo della manutenzione è ovviamente quello di mantenere in efficienza gli estintori garantendo così il livello di protezione antincendio previsto.

Ogni attività di manutenzione deve essere riportata sull’apposito “registro di manutenzione”, ovvero la raccolta dei verbali che il manutentore incaricato redige dopo ogni controllo e che vengono conservati nel suddetto registro dal titolare dell’azienda.

Le fasi di manutenzione previste dalla normativa sono:

  • controllo iniziale
  • sorveglianza
  • controllo periodico
  • revisione programmata
  • collaudo
  • manutenzione straordinaria

Vediamole nel dettaglio.

Il controllo iniziale pre attività 

E’ il controllo che avviene in occasione dell’inizio dell’attività manutentiva da parte dell’azienda di manutenzione incaricata dal titolare dell’attività.

Le operazioni previste sono:

  • verificare che gli estintori non siano in condizioni tali da obbligarne la messa fuori uso
  • verificare che siano presenti (e leggibili) l’etichetta dell’estintore, le iscrizioni e le marcature
  • controllare che esistano eventuali registrazioni di attività precedenti effettuate sull’estintore;
  • accertare la presenza del libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’estintore.

 L’esito di questo controllo deve essere comunicato dal manutentore al responsabile dell’attività, che ha l’obbligo di adottare le eventuali misure conseguenti e necessarie.

Sorveglianza

Per sorveglianza s’intende il “controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni” (DM 10.03.1998)

Le azioni di sorveglianza stabilite dalla normativa UNI sono:

  • verificare che l’estintore sia presente nel posto in cui è previsto (adeguatamente segnalato da cartellonistica idonea e conforme al D. Lgs. 81/2008 e non poggiato sul pavimento)
  • verificare la presenza del cartellino di manutenzione (vero e proprio documento di riconoscimento dell’oggetto) e che si siano svolte secondo calendario tutte le verifiche prescritte
  • verificare l’integrità dell’estintore e del suo supporto
  • controllare l’integrità dei sigilli dell’estintore
  • verificare che le iscrizioni sull’estintore siano leggibili
  • controllare (nei modelli previsti) che l’indicatore di pressione sia compreso nel campo verde della scala di lettura.

Sebbene non sia prevista una periodicità definita, la norma UNI 9994-1 raccomanda comunque, per la sorveglianza estintori, di non superare la mensilità e permette che venga svolta da chiunque all’interno dell’azienda senza dover necessariamente chiamare personale specializzato.

Periodicità controlli presidi antincendio

Dev’essere eseguito solo da personale “competente”, ovvero da soggetti formati ed esperti come il manutentore autorizzato.

Oltre alla ripetizione delle verifiche già trattate in fase di sorveglianza, il controllo periodico richiede anche: 

  • controllo della pressione tramite idoneo strumento di misura
  • controllo del peso degli estintori ad anidride carbonica per il riscontro dello stato di carica
  • controllo del gas ausiliario qualora gli estintori ne siano dotati
  • verifica dell’assenza di anomalie tecniche

Quando le eventuali anomalie presenti non possono essere eliminate, l’estintore dovrà essere posto fuori servizio.

Il controllo va effettuato con cadenza semestrale ed il titolare dell’attività deve essere informato dei risultati.

Revisione programmata

La revisione programmata è mirata a mantenere costante nel tempo la efficienza dell’estintore.

Anch’essa necessita dell’intervento di personale specializzato opportunamente formato.

La periodicità varia in base alla tipologia di estintore:

  • da due a quattro anni per gli estintori a base d’acqua
  • tre anni per gli estintori a polvere
  • cinque anni per gli estintori ad anidride carbonica
  • sei anni per gli estintori ad idrocarburi alogenati

Le operazioni programmate sono:

  • esame interno dell’estintore per verifica del buono stato di conservazione
  • esame e controllo funzionale di tutte le parti
  • controllo di tutte le sezioni di passaggio
  • sostituzione dei dispositivi di sicurezza per le sovrappressioni (se necessario)
  • sostituzione delle guarnizioni
  • sostituzione della valvola erogatrice (per gli estintori ad anidride carbonica)
  • sostituzione dell’agente estinguente
  • controllo delle ruote e del loro asse (per gli estintori carrellati)

Per facilitare la tranciabilità dell’attività di manutenzione, l’azienda che si è occupata della revisione deve rendere visibile all’interno ed all’esterno dell’estintore, in maniera indelebile, la data della revisione stessa e la propria denominazione.

Il collaudo

L’attività di collaudo deve essere effettuata solamente da un manutentore esperto che verifichi, trattandosi di apparecchio a pressione, la stabilità del serbatoio o della bombola.

La periodicità prevista per il collaudo varia da sei a dodici anni in funzione della tipologia di estintori.

Anche per il collaudo l’azienda che ha operato deve rendere visibile in maniera indelebile, all’interno e all’esterno dell’estintore, la propria denominazione e la data dell’intervento.

La manutenzione straordinaria

Ogni qual volta non risulti possibile garantire la funzionalità e l’efficienza dell’estintore con la manutenzione ordinaria, va effettuata una manutenzione straordinaria che segua comunque le direttive stabilite dalla normativa UNI.

Il registro delle manutenzioni

L’incaricato responsabile della manutenzione presidi antincendio deve predisporre, tenere aggiornato, controfirmare e tenere a disposizione dell’autorità competente il registro

presidi antincendio in cui sono registrati i lavori svolti e l’ultimo stato di manutenzione gli estintori.

Il manutentore, da parte sua, deve redigere il documento di manutenzione (verbale) che va inserito nel registro, in cui attesta le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e segnalare le eventuali operazioni da eseguire.

Al suo interno il documento deve contenere i dati dell’azienda di manutenzione, i dati identificativi del manutentore, i dati dell’azienda cliente e della persona responsabile.


Aggiornato il 17/09/2021 da Paolo Calderone 

https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/

Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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