Domande frequenti

Il rischio di violenza e molestie va valutato nel DVR?

Sì. Dal 31 ottobre 2025 la prevenzione delle condotte violente o moleste è entrata fra le misure generali di tutela del Testo Unico sulla sicurezza, e la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 ha chiarito che il datore di lavoro deve integrare il DVR sotto il profilo del rischio organizzativo e relazionale. Non c’è un periodo transitorio: l’obbligo è già in vigore.

Che cosa dice esattamente la norma

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 — convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 — ha aggiunto all’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 la lettera z-bis, che include fra le misure generali di tutela:

«la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori […] nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62».

Due precisazioni che spesso si leggono sbagliate. La prima: l’obbligo decorre dal 31 ottobre 2025, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, non dal 31 dicembre — la legge di conversione lo ha confermato senza modificarlo. La seconda: la norma sta nell’articolo 15, quello delle misure generali di tutela, e non nell’articolo 28 sulla valutazione dei rischi. È la circolare dell’Ispettorato a spiegare che la conseguenza pratica passa dal DVR.

A quali aziende si applica

A tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori, senza soglie dimensionali: non conta quanti dipendenti si hanno. C’è però un limite di perimetro che è bene conoscere, perché la norma rinvia all’articolo 62 del Testo Unico, cioè ai luoghi di lavoro disciplinati dal Titolo II: i locali aziendali e ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore.

Restano quindi fuori dal perimetro dell’articolo 62 i cantieri temporanei o mobili, i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi coltivati o i boschi situati fuori dall’area edificata dell’azienda. Questo non significa che in quei contesti il tema non esista — significa che questa specifica disposizione non li copre.

Che cosa deve fare concretamente il datore di lavoro

Conviene distinguere ciò che chiede la legge da ciò che è buona pratica, perché su questo punto circola parecchia confusione.

  • Lo dice la norma: programmare misure di prevenzione delle condotte violente o moleste verso i lavoratori.
  • Lo dice la circolare dell’Ispettorato: integrare il DVR considerando il rischio organizzativo e relazionale, cioè le dinamiche interne e i contesti di lavoro potenzialmente critici — front office aperto al pubblico, lavoro in solitudine, turni notturni, gestione di denaro, rapporti con utenza in difficoltà.
  • Sono buone pratiche, non obblighi di legge: adottare una policy aziendale, aprire un canale di segnalazione, individuare una persona di riferimento, formare il personale sui comportamenti. Sono le misure che rendono credibile la valutazione, ma nessuna norma le impone una per una.

È prevista una sanzione specifica?

No, non esiste una sanzione autonoma per questa previsione, e chi scrive il contrario sta anticipando conclusioni che il testo non contiene. L’articolo 15 è un elenco di misure generali di tutela e non ha un proprio regime sanzionatorio; la circolare dell’Ispettorato non ne indica alcuno.

Questo non vuol dire che ignorare il tema sia privo di conseguenze: la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi presenti in azienda, e un DVR incompleto resta un DVR incompleto. Ma è un ragionamento diverso, e va presentato per quello che è.

Da dove si comincia

Nella pratica il punto di partenza è capire dove, nella propria organizzazione, il rischio è concreto: quali mansioni espongono al contatto con il pubblico, dove si lavora da soli o in orari scoperti, quali situazioni hanno già prodotto episodi o segnalazioni. Da lì si scrive la parte di DVR dedicata e si scelgono le misure — che sono quasi sempre organizzative, non tecniche.

GMS — Global Medical Service, Milano — affianca le aziende di Milano e provincia nella valutazione del rischio di violenze e molestie e nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, con il servizio di RSPP esterno e di medicina del lavoro. Richiedi un preventivo.

Contenuto aggiornato al 16 agosto 2026, sulla base del D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025 e della Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026.

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