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Attività del Medico del lavoro

Le attività del medico del lavoro, sono disciplinate dal D.Lgs 81/08 e nello specifico è l’art. 25 del D.Lgs 81/08 che elenca gli obblighi e le responsabilità del Medico del lavoro.

 

 

Quali sono le principali attività del Medico del lavoro?

La normativa prevede che il medico aziendale svolga le seguenti attività:

  • istruire  e/o aggiornare la cartella sanitaria di rischio
  • effettuare visite preassuntive e visite periodiche 
  • effettuare sopralluoghi con periodicità annuale o con periodicità da stabilire in funzione del rischio
  • firmare e verificare, con eventuali osservazioni, il Documento di Valutazione del rischio relativamente alla parte sanitaria
  • redigere ed aggiornare il protocollo sanitario
  • informare i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti
  • rilasciare l’idoneità allo svolgimento della mansione
  • l’attività medico del lavoro prevede anche di comunicare per iscritto attraverso una relazione sanitaria annuale, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • istituire, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
  • inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL attraverso il medico del lavoro o  anche il proprio medico di medicina generale;
  • comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori (ALLEGATO 3B) sottoposti a sorveglianza sanitaria (in base all’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Per coloro che hanno effettuato la comunicazione per l’anno 2015, la procedura permette facoltativamente l’importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l’anno 2016.

 

Il Medico del lavoro ha qualche obbligo alla cessazione del suo incarico?

Alla cessazione dell’incarico il medico del lavoro consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196.

 

Esiste un codice etico per i medici competenti?

Si certo esiste un codice etico internazionale per il medico del lavoro come per tutti gli operatori di medicina del lavoro.

La International Commission on Occupational Health, (ICOH) ha redatto la terza edizione del “Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro”. Il documento, richiamato dall’art. 39 del d.lgs. 81/2008, esplicita i principi etici che sono alla base dell’attività professionale del medico competente.

 

Attività di medico competente secondo i principi del codice etico - D.Lgs. 81/08 art. 39 

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più  medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

 

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