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Alcol e droghe: la normativa cosa prevede

Quali sono le categorie di lavoratori interessate all’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza?

Il 20 novembre 2016, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni gli “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcol e droghe, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza”.

Innanzitutto non esisterà più una differenza fra alcol e droghe ma ci sarà un solo elenco di lavoratori.

 

 

Elenco lavoratori sottoposti a controlli per abuso di alcol e droghe

  • impiego gas tossici
  • fabbricazione e uso di fuochi artificiali
  • direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
  • attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
  • attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
  • autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
  • attività comportanti l’obbligo dotazione di armi
  • circolazione dei treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario
  • personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
  • personale navigante sulle navi delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
  • conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
  • personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
  • personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
  • controllori di volo
  • personale aeronautico di volo
  • collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
  • addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del DLG 81/08 (che sono
  • addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • addetto alla conduzione di gru per autocarro
  • addetti alla conduzione di gru a torre
  • addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • addetto alla conduzione di gru mobili
  • addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
  • addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
  • attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
  • attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri
  • addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo)
  • attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
  • attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

Quali lavoratori non saranno più sottoposti a controlli per abuso di alcol e droghe?

  • i conducenti di camion tranne quelli che trasportano merci pericolose;

viene aggiunto invece:

  • il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo),
  • sanitari a rischio lesioni da taglio o punta (a questo punto anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali,
  • tutti gli edili che effettuano lavori in quota (praticamente tutti),
  • gli agricoltori che conducono un trattore.

 


Se desideri approfondire potresti leggere anche questo articolo: "Alcol test per lavoratori"


 

Cosa deve fare il medico competente?

Nelle aziende in cui lavorano queste tipologie di lavoratori, dovranno essere attuati dei piani informativi, dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori dei test rapidi riguardo il tasso alcolemico e attivati i controlli sanitari da parte del medico competente aziendale, che li dovrà visitare una volta l’anno.

Normativa esami tossicologici

Inoltre “qualora il medico competente ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un’eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le Tossicodipendenze della ASL competente per territorio”.

  • Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento per abuso di alcol e droghe, senza giustificato motivo, “il Datore di Lavoro è tenuto a farlo cessare dall’espletamento delle mansioni per le quali l’accertamento è previsto, fino a che non venga accertata l’assenza di tossicodipendenza”.
  • Nel caso di sospetto abuso alcolico, potranno essere effettuati esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gamma gt, transaminasi).
  • In caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita.
  • Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (come possono essere quelli che escono dall’azienda per la guida di mezzi) sarà ammesso il test urinario con preavviso massimo di 48 ore (garantito al lavoratore).
  • In caso di positività all’etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile l’ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico non è  sceso a 0 g/l. La positività alle droghe invece comporta l’astensione dal turno.

Quindi il lavoratore sarà sottoposto a controlli per abuso di alcol e droghe a sorpresa (monitoraggio individuale) a discrezione del medico competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi, ad effettuare test del capello per confermare pregresse assunzioni presso il Ser.T. o i Servizi Alcologici) e giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa .

Se l’esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per condizione di dipendenza da droghe o abuso alcolico, sarà riammesso al lavoro .

Rifiuto test tossicologico lavoro

È particolarmente grave per il lavoratore rifiutare di sottoporsi al drug test sul lavoro, infatti rischia l’arresto fino a 15 giorni unitamente a una sanzione pecuniaria che varia da 103 a 309 euro, oltre ovviamente al licenziamento.

Sanzioni per il datore di lavoro

Anche per il datore di lavoro che non rimuova il lavoratore positivo al drug test dalla sua mansione, sono previste pene particolarmente. In questo caso è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi e una sanzione pecuniaria pari a oltre 25mila euro.


Dove posso effettuare il test antidroga per lavoratori

Tra le attività di sorveglianza sanitaria svolte da GMS, vi è l’esecuzione di test antidroga per i lavoratori, secondo quanto stabilito dall’attuale normativa. I controlli vengono effettuati con cadenza annuale o, in caso di sospetto abuso di alcolici e/o assunzione di stupefacenti, su richiesta del datore di lavoro.

GMS si avvale della collaborazione con il laboratorio di analisi Synlab per l’esame dei campioni, secondo la modalità (analisi delle urine o del capello) più indicata.

Spetta al medico competente il compito di richiedere ulteriori accertamenti, qualora dovesse configurarsi il rischio concreto di dipendenza (ad esempio in caso di positività del lavoratore al test antidroga somministratogli).

GMS effettua test antidroga per lavoratori per conto di aziende dislocate a: Milano, Assago, Bareggio, Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Gaggiano, Pero, Rho, Rozzano, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio.


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